Purtroppo, però, ieri si è assistito, durante la seduta, solo a un rinvio della discussione su un argomento cruciale, che accentua l’annoso divario tra docenti di ruolo e docenti precari. L’on. Silvia Chimienti, che si sta spendendo ampiamente per questa causa, ha comunque intenzione, nei prossimi giorni, di sottolineare alla commissione intera il furto delle ferie (1200€ annui in busta paga) che si sta perpetrando dal 2012 ad oggi a danno di chi è già estremamente svantaggiato in quanto non gode delle ferie estive e non percepisce scatti stipendiali, pur svolgendo svolge le stesse identiche mansioni dei colleghi di ruolo.
In sostanza la proposta di legge, presentata il 21 gennaio 2014, chiede l’abrogazione dei commi 54 e 56 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola.
Infatti le disposizioni in tema di ferie del personale della scuola sono state profondamente modificate rispetto al contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del comparto di riferimento, stipulato il 29 novembre 2007, da due normative distinte a tutto danno dei docenti precari.
Il Ccnl del 29 novembre 2007, tuttora in vigore e mai rinnovato, agli articoli 13 e 19 disciplina il regime delle ferie, dei permessi e delle assenze, distinguendo in modo chiaro le fattispecie a seconda che si tratti di personale docente assunto a tempo determinato.
L’articolo 13, comma 9, stabilisce infatti che per il personale docente a tempo indeterminato, “le ferie devono essere fruite…] durante i periodi di sospensione dell’attività didattica; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”.
L’articolo 19 invece si riferisce al personale assunto a tempo determinato e specifica che, per questa categoria “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria”.
Ma la normativa introdotta dalla Legge di Stabilità del governo Monti ha radicalmente mutato le cose a sfavore dei precari, i quali, molto spesso con contratto al 30 giugno, non possono usufruire delle mensilità retribuite di luglio e di agosto, come invece avviene per i docenti di ruolo. In sintesi i docenti con contratto al 30 giugno non ricevono più il pagamento delle ferie non godute, in quanto sono costretti a prendere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (ad esempio le vacanze di Natale o di Pasqua). Le giornate retribuite calano dunque vertiginosamente.
Si determina, inoltre, un’ulteriore e gravissima sperequazione di trattamento tra docenti di ruolo e precari, per i quali dovrebbero valere le stesse norme contrattuali e le stesse tutele, e che invece sono stati ulteriormente penalizzati a livello economico dal diverso meccanismo di calcolo delle ferie, che si traduce in un consistente taglio dello stipendio.
Il divieto complessivo di monetizzazione delle ferie non fruite per tutto il personale della pubblica amministrazione, scuola compresa, ha praticamente fregato i precari, i quali si ritrovano ad avere una perdita netta di circa 1.000 euro.
Con la proposta di legge del M5S si interviene su entrambe le normative che hanno in rapida successione modificato il regime delle ferie del personale della scuola e disatteso il decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva. Con l’articolo 1 si abrogano i commi 54 e 56 della legge n. 228 del 2012, mentre con l’articolo 2 si interviene nuovamente sul testo del decreto-legge n. 95 del 2012, specificando che la disciplina contenuta all’articolo 5, comma 8, non si applica al personale scolastico, senza però introdurre l’obbligatorietà della fruizione delle ferie nei giorni di sospensione dell’attività didattica e ripristinando in buona sostanza la situazione pregressa, in cui il personale assunto a tempo determinato vedeva monetizzate le ferie non fruite durante il rapporto di lavoro. La cifra così ottenuta, pari a circa 1.000 euro per i docenti sotto contratto dal 1° settembre al 30 giugno, veniva corrisposta tra il gennaio e il marzo dell’anno successivo e costituiva una sorta di risarcimento economico per i periodi di disoccupazione.
Con questa proposta di legge si ritorna alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di categoria, in cui si prevedeva una forma compensativa per i docenti precari non fruitori di ferie durante il periodo scolastico attraverso la monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti.
Si tratta di un atto necessario per restituire dignità a una categoria da troppi anni vittima di provvedimenti ingiusti e vessatori, che oltre ad aver condizionato la continuità e la qualità della didattica, ora risultano anche lesivi di diritti costituzionalmente garantiti.
Questa la questione. In sostanza ieri, però, nulla di fatto. Ma Silvia Chimienti fa come Padre Cristoforo nei Promessi sposi: fa capire che non se ne andrà prima di essere ascoltata.
I precari e le loro ferie dovranno aspettare, dunque, la prossima settimana.
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