Per offrire una tutela ulteriore ai lavoratori che, in particolari periodi della propria vita, si ritrovino ad affrontare problematiche legate alle condizioni di salute dei propri figli, nonché ad incentivare il consolidarsi di un sistema di solidarietà tra colleghi di lavoro, il legislatore ha provveduto, per mezzo dell’art. 24, decreto legislativo, 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act), ad introdurre nell’ordinamento italiano un peculiare meccanismo di cessione delle ferie maturate: le ferie solidali.
Così come previsto dall’articolo 36 della Costituzione italiana, all’articolo 36, si prevede esplicitamente il diritto dei dipendenti “al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”.
Anche il Codice civile, all’articolo 2109, garantisce un giorno di riposo settimanale e un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo.
Dunque, per stessa disposizione costituzionale, il lavoratore non può rinunciare alle ferie.
Inoltre c’è un assoluto divieto di monetizzazione delle ferie non godute: infatti se si consentisse di trasformare il periodo di ferie con un’indennità economica si rischierebbe di vanificarne l’effettivo godimento.
Tuttavia vi è la possibilità di rinuncia, su base volontaria ed esclusivamente per la componente eccedente, quanto il numero dei giorni di ferire sia superiore al minimo legale (art.10 Dlgs 8 aprile 2003 n.63, cioè un mese).
All’interno di questo quadro legislativo si inserisce il sistema delle cosiddette ferie solidali, stabilito, come già scritto, con il Jobs Act, promulgato dal governo Renzi nel 2015.
Le ferie solidali sono diventate di attualità dopo quello che è accaduto in Francia nel 2014: infatti, con la legge n.459 del 9 maggio 2014, il il legislatore transalpino ha ritenuto opportuno prevedere, all’interno del Codice del lavoro francese, la possibilità per “tutti i dipendenti, pubblici e privati” di cedere – in forma anonima e con il consenso del datore di lavoro – “i diritti o parte di essi su permessi e ferie retribuite” in favore dei lavoratori i quali abbiano un figlio “con meno di vent’anni affetto da una malattia, un handicap o vittima di un incidente di gravità tale da rendere indispensabile una presenza e cure costanti”.
Tutto era nota dopo la grande emozione mediatica per il caso del piccolo Mathys Germain, affetto di tumore e morto nel 2009. I colleghi di Christophe Germain, padre del piccolo, gli regalarono tutti i giorni di ferie arretrati (170 giorni) che avevano per permettergli di passare più tempo possibile con il bambino.
All’articolo 24 del Dlgs n.151/2015, si nota che al lavoratore sia concesso di “cedere” – a titolo gratuito – “i riposi e le ferie” dallo stesso maturati “ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro”, affinché questi possano “assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti”.
La misura è valida sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del pubblico impiego.
La misura è valida anche per il settore dell’università ed enti di ricerca, così come stabilito dal contratto collettivo nazionale 2016-2018, sottoscritto all’Aran lo scorso 19 aprile, all’articolo 46 (università) e 71 (enti di ricerca).
Per quanto riguarda il settore della scuola, è bene precisare, che, ad oggi, non è applicabile.
Potranno donarsi ferie soltanto i lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro e che svolgano mansioni di pari livello e categoria.
La cessione dovrà avvenire soltanto allo scopo di fornire cura e assistenza a figli minori che hanno bisogno della presenza dei genitori per le particolari condizioni di salute, quindi le giornate di ferie potranno essere donate a colleghi che hanno figli affetti da grave patologia o handicap.
Occorrerà presentare apposita richiesta all’amministrazione di riferimento, che provvederà a renderla nota – ancora una volta in maniera anonima – al resto del personale.
I dipendenti possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda.
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