Sono pervenute, a questa redazione, numerosi quesiti, sul D.L. n. 5 del 22 febbraio 2011 che per celebrare la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia istituisce la festa nazionale e pertanto “limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo”. Nel secondo comma dell’art. 1 si precisa che “al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011”.
Un primo quesito che si pone riguarda in modo specifico la scuola, visto che il 4 novembre 2011 fa parte del prossimo anno scolastico: un docente con contratto a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico chiede cosa succederà nel caso non dovesse avere l’incarico anche per l’a.s. 2011/2012.
Il personale della scuola può fruire delle giornate di “festività soppresse”, come previsto dall’art. 14, comma 2, del Ccnl 24/11/2007, durante l’anno scolastico ed in particolare il personale docente può fruirle solamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche o in aggiunta alle ferie.
Il personale supplente annuale fino al termine dell’anno scolastico è trattato come il personale di ruolo. Al docente in servizio fino al 30 giugno le “festività soppresse” sono retribuite unitamente alle ferie se non precedentemente fruite.
E’ ipotizzabile, pertanto, nel caso specifico, che si possa recuperare entro il 31/8/2011, chiusura dell’anno scolastico, anziché il 31/8/2012.
Questa, chiaramente, è solo un’interpretazione e si attendono chiarimenti dal Miur.
Ma, in ogni caso, le “festività soppresse” previste dalla legge n. 937/77 verranno ridotte di un giorno? Secondo la Cisl scuola è “giuridicamente infondata la tesi per cui le disposizioni del decreto inciderebbero sul computo delle giornate corrispondenti alle festività soppresse, riducendole da 4 a 3”. Il sindacato evidenzia che “né la legge 937/1977 (istitutiva delle sei giornate di “festività soppresse”) né i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno infatti mai collegato le singole festività di cui erano stati soppressi gli effetti civili all’utilizzazione di giornate di ferie o di permesso.
La legge 937, infatti, dispone all’articolo 1, che ‘ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi’.Come si nota non vi è nessun riferimento alle festività soppresse”.
Si ricorda anche che “il Ccnl del comparto Scuola prevede, all’articolo 14 che “a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937’. E all’articolo 13 che ‘la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937’”.
La Cisl scuola ricorda, tra l’altro, che “le festività dell’Epifania e del 2 giugno erano state reistituite senza che ciò abbia prodotto alcun effetto riduttivo sull’istituto delle cosiddette “giornate compensative”, che vivono pertanto – fino a modifica della legge istitutiva e delle previsioni contrattuali – di vita propria”.
Quindi, i premessi non si riducono.
“Per queste ragioni – conclude la Cisl – ritieniamo assolutamente ingiustificata qualsiasi decisione di attribuzione forzosa di ferie per la giornata del 17 marzo, di per sé festiva per tutti”, ritenendo “altresì, parimenti infondata e illegittima la pretesa di ridurre da 4 a 3 le giornate di permesso di cui all’art. 14 del Ccnl”.
Insomma, i chiarimenti che dovranno essere forniti dai Ministeri competenti sono molteplici per non lasciare spazio soltanto ad interpretazioni (alla vigilia della Festa nazionale!).