Un lettore, un supplente di scuola secondaria, ci chiede se, pur avendo completato tutto l’orario settimanale, ha diritto al pagamento del sabato non lavorativo, allo stesso modo della domenica? Proviamo a rispondere prendendo come riferimento quanto dice l’ARAN.
Prima di tutto, bisogna ricordare che la formulazione dell’art. 40, comma 3, del CCNL 24/07/2003* del comparto scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.
Pertanto, in base all’orientamento dell’Aran, risulta che dal combinato disposto delle due norme, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso in cui il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva delle domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa.
Per quanto riguarda i docenti a tempo determinato, sappiamo che il nuovo contratto scuola non ha cambiato nulla rispetto al precedente, per cui resta valido l’articolo 19/2 del CCNL 29.11.2007 come riferimento normativo che si ha per i docenti con contratto a tempo determinato, dove è indicato espressamente che le ferie del personale docente a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, quindi 2,666 giorni per ogni 30 giorni di servizio.
Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria, pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di lavoro, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, è bene citare il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, all’art. 5, comma 8, che prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che tale norma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ciò significa che il calcolo va a svantaggio del supplente perchè non viene tenuto conto delle reali vacanze di diritto ma si calcolano i giorni che sarebbero dovuti essere usufruiti e tali giorni vanno tolti dal monte ferie spettanti al fine di monetizzare quanto resta.
Inoltre, viene sottratto dal monte ferie spettante i giorni di sospensione delle lezioni durante i quali il docente avrebbe potuto godere dei giorni di vacanze e il rimanente verrà liquidato economicamente.
Non vano sottratti pertanto il 25 e il 26 dicembre, l’1 o il 6 gennaio, i giorni dedicati alle attività programmate o giorni particolari (collegi docenti, chiusura per neve o disinfestazione) né le domeniche.
In definitiva, i docenti di ruolo o precari su supplenze possono usufruire delle ferie nei seguenti periodi:
– dall’1/9 al primo giorno di lezione, in base al calendario regionale;
– Vacanze di Natale e Pasqua;
– La sospensione delle lezioni in caso di seggi elettorali e concorsi;
– Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento(es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).
– Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
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