L’articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modifiche, le cui indicazioni operative sono state fornite con la circolare Inps n. 132 del 20 novembre 2020, ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
Il comma 3 dell’articolo 22-bis del predetto decreto-legge n. 137/2020 ha previsto, inoltre, che il congedo possa essere utilizzato da parte di genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
Con messaggio n.515 del 5 febbraio 2021, l’Inps ha illustrato la procedura per la compilazione e l’invio online delle domande di congedo straordinario
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
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