Qualora in una classe dovesse verificarsi un caso di covid e degli alunni vanno in quarantena il decreto 146 ha previsto la possibilità di assentarsi dal lavoro per un genitore.
Assenza del lavoratore
Il decreto 146 del 2021 ha previsto la possibilità per il genitore di un alunno inferiore ai 14 anni, di assentarsi dal lavoro per assistere il figlio per tutta o in parte la durata della quarantena.
Figli con disabilità
Qualora l’alunno in quarantena dovesse essere un disabile in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992, il genitore lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro indipendentemente dall’età del figlio, per tutta la durata sia dell’infezione sia della quarantena.
Come usufruire dei permessi
Il permesso parentale per i casi di cui sopra può essere fruito sia in forma giornaliera sia a ore.
Condizioni economiche
Al genitore assente per i motivi di cui sopra è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa; detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Conversione di detti permessi
I permessi parentali usufruiti antecedentemente dall’entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto possono essere convertiti a domanda con diritto all’indennità prevista dal decreto 146 senza essere computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Figli superiori ai 14 anni
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di assentarsi dal lavoro senza retribuzione o indennità e senza riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Solo un genitore può usufruire del permesso
Per i giorni in cui un genitore fruisce del permesso per assistere il figlio in quarantena o l’altro non lavora, l’altro genitore non può fruire del medesimo permesso.