Sono stati denunciati 78 genitori, in stato di libertà, dai carabinieri di Brindisi, ritenuti responsabili di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei figli minori.
Il monitoraggio da parte dei militari ha permesso di scoprire infatti che 41 minori, studenti dei vari istituti di istruzione della provincia di Brindisi, erano risultati assenti dalle lezioni, senza giustificato motivo, per un periodo superiore al 25 per cento delle giornate consentite.
In Puglia il fenomeno della dispersione scolastica è molto elevato, con un tasso superiore alla media nazionale con percentuali che superano il 15 per cento.
Dispersione scolastica
Il fenomeno è in calo, ma resta il divario fra Nord e Sud, così come segnala l’ultimo report del Ministero dell’Istruzione.
Sia nella scuola secondaria di I che di II grado. I maschi sono più coinvolti delle femmine, così come percentuali più alte si registrano fra studentesse e studenti di cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia.
In Europa l’indicatore utilizzato per la quantificazione del fenomeno è quello degli early leaving from education and training (ELET) con cui si prende a riferimento la quota dei giovani tra i 18 e i 24 anni d’età con al più il titolo di scuola secondaria di I grado o una qualifica di durata non superiore ai 2 anni e non più in formazione.
Per l’Italia tale indicatore mostra un miglioramento attestandosi, per l’anno 2016, al 13,8%. Nel 2006 era al 20,8%. L’Italia si avvicina dunque all’obiettivo Europa 2020, al raggiungimento del livello del 10%. Il dettaglio regionale evidenzia il divario fra Nord e Sud con Sicilia, Campania, Sardegna, Puglia, Calabria, sopra la media nazionale della dispersione.
Focus La Dispersione Scolastica
Obbligo scolastico, cosa dice la normativa
E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni, così come riporta il sito del ministero dell’Istruzione.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
L’obbligo di istruzione può essere assolto:
-nelle scuole statali e paritarie
-nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
-attraverso l’istruzione parentale
L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:
– Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”.
– Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.
Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
-proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.
-frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
-iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
-frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.