Il disegno di legge n. 4754 è stato approvato dalla Camera nella serata di martedì scorso e adesso passerà al Senato dove, con una procedura d’urgenza (come avevano richiesto le forze politiche della maggioranza e i sindacati confederali) potrebbe essere approvato in via definitiva prima della pausa natalizia. Hanno votato a favore tutti i partiti della maggioranza, compresa l’UDR, mentre hanno espresso voto contrario i rappresentanti del Polo, con l’astensione dei deputati della Lega Nord.
Sono 22 in tutto gli emendamenti approvati, ma alcuni sono stati accorpati perché di contenuto praticamente identico. Le novità più importanti riguardano i precari che aspirano ad accedere ai corsi di 120 ore per il conseguimento dell’abilitazione/idoneità riservata.
Al comma 4 dell’art. 2 (Norme transitorie relative al personale docente) viene aggiunto il seguente periodo: "Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo". Questo significa che oltre alla valutazione dell’esame, che consiste "in una prova scritta e in una prova orale volte all’accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere", sarà riconosciuto ai docenti precari un ulteriore punteggio proporzionale al numero di anni di servizio prestato. Un importante risultato, questo, che rende giustizia alle migliaia di precari che finalmente si vedono riconosciuto il fattore ‘tempo’ che non è di certo indifferente per chi ha 10/15 anni di insegnamento alle spalle.
Un’altra importante novità, che interesserà invece i docenti più giovani e con meno servizio, i quali magari per qualche giorno in meno non sarebbero riusciti a rientrare nei 360 giorni previsti per potere accedere alla sessione riservata di esami, è stata introdotta con l’emendamento n. 2. 201. sempre al comma 4 dell’art. 2. Il periodo valido per sommare i 360 giorni di servizio che decorreva dall’anno scolastico 1989-90 all’anno 1997-98 viene esteso, difatti, fino alla "data di entrata in vigore della presente legge", il che permetterà di valutare anche i primi mesi del corrente anno scolastico.
Il comma 2 dell’Art. 3, che riguarda l’istituzione delle graduatorie permanenti per il personale delle Accademie e dei Conservatori è stato sostituito con il seguente che riportiamo integralmente:
«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all’inclusione, secondo il seguente ordine:
a) I docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) superamento di un precedente concorso per titolo ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;
2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posti di cui al numero 1), nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e l’anno scolastico 1997-1998;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, nell’ordine di graduatoria;
c) i docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, che superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all’accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere».
Ampiamente prevista l’approvazione dell’emendamento che regolarizza la posizione dei "modelli viventi" presentato dalla Commissione Lavoro che al comma 11 dell’art. 6 aggiunge i seguenti periodi:
«I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti ore settimanali. L’ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei Artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d’opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l’assunzione nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, dai capi d’istituto delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 275 del testo unico è soppresso. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma».
Infine, è stato aggiunto all’art. 11 un emendamento proposto dalla Commissione che consente ai presidi incaricati per almeno un triennio di accedere al corso-concorso per conferire ai capi d’istituto la qualifica di dirigente, istituito col decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998
Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «nel primo corso-concorso bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l’avvio delle procedure di inquadramento di cui all’articolo 25-ter il cinquanta per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effetivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di presidi incaricati previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell’esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quali presidi incaricati». Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole «il quaranta per cento» con le parole «il cinquanta per cento».
Per saperne di più visiona il testo approvato il 15 dicembre dalla Camera dei Deputati nella sezione normativa (se non sei già registrato clicca sul pulsante in alto "normativa").
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