Con notevole ritardo, arrivano finalmente dal Miur gli attesi chiarimenti relativi allo svolgimento dell’anno di prova dei docenti assunti nelle fasi B e C che hanno differito la presa di servizio o che prestano servizio su ordine e grado diverso.
Il decreto n. 290 del 2 maggio 2016 stabilisce che, in fase di prima applicazione della Legge l3 luglio 2015, n. 107 in via transitoria e esclusivamente per il corrente anno scolastico, possono effettuare il periodo di prova e di formazione i docenti neo assunti che:
- hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in scuola di grado scolastico diverso da quello di immissione in ruolo, purché su classe di concorso affine;
- sono stati nominati in fase C su istituti di istruzione secondaria di II grado, e che sono stati chiamati a prestare il loro servizio presso scuole di grado o ordine diverso.
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Lo stesso decreto precisa anche le modalità di svolgimento dell’attività di formazione per chi opera in altro ordine di scuola, prevedendo che la scuola presso la quale il neoassunto docente presta servizio deve fornire gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato. Il dirigente scolastico dell’istituto di titolarità giuridica del docente interessato, sulla base degli elementi istruttori fomiti, avrà la competenza ad emanare il provvedimento di conferma in ruolo.
Il docente neoassunto deve comunque seguire obbligatoriamente il percorso formativo previsto dagli artt.5-6 del DM n.850/2015 per una durata complessiva di 50 ore.
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