Novità in arrivo sul fronte pensioni. È stato, infatti, depositato alla Camera il DDL 2958 concernente “Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche”.
“È opinione comune di quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento – si legge nel testo del Disegno di Legge – che la manovra sulle pensioni ha bisogno di essere modificata con un intervento strutturale. In attesa dell’intervento strutturale si deve comunque intervenire per proseguire il percorso di salvaguardia dei soggetti interessati che […] l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha stimato in cifra 49.000 soggetti, suddivisi nelle varie categorie oggetto di salvaguardie precedenti
e che meriterebbero di essere oggetto di ulteriori provvedimenti”.
Il riferimento è, in particolare, ai cosiddetti “esodati” e all’annosa questione dei “quota 96” del comparto Scuola. Ma il DDL prevede anche alcuni interventi che interessano coloro che sono andati in pensione prima dei 62 anni con le penalizzazioni previste dalla Legge Fornero.
“Con la presente proposta di legge si intende quindi proseguire il percorso di salvaguardia finora praticato con diversi provvedimenti legislativi, con l’obiettivo di ridurre il danno della manovra Fornero,
in particolare per lavoratori prossimi al pensionamento con i previgenti requisiti o che avevano firmato accordi di esodo o di mobilità, licenziati, autorizzati alla prosecuzione volontaria o in congedo per assistenza di familiari disabili, entro il mese di dicembre 2011”.
Per quanto riguarda nello specifico i “quota 96” della Scuola, l’art. 1, comma 1 del DDL prevede che “all’articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14:
1) all’alinea, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»”.
In sostanza, il DDL ripropone la modifica che pone fine all’annosa vicenda del personale della scuola e i soggetti interessati non dovranno più sottostare ai parametri della Riforma del 2011, ma potranno andare immediatamente in pensione con i vecchi requisiti.
Per quanto riguarda il costo di questa sanatoria, “è difficile prevedere l’onere rispetto alla quantificazione di 4.000 soggetti interessati rilevata nel 2012 perché va valutato quanti siano andati in pensione a settembre 2013 o 2014 e sembra che circa 1.000 insegnanti abbiano potuto essere inseriti nella IV e nella VI salvaguardia per aver assistito familiari disabili nel 2011”.
Il DDL prevede anche un ulteriore provvedimento di salvaguardia (la cd settima salvaguardia) per le varie tipologie di soggetti, che riguarda nello specifico i lavoratori in mobilità superando il limite della
cessazione del rapporto di lavoro fissata al 30 settembre 2012, e tutte le altre tipologie previste da precedenti salvaguardie, per le quali viene spostata di un ulteriore anno la data entro la quale si deve raggiungere la maturazione del trattamento pensionistico (6 gennaio 2017).
Infine, con l’articolo 3 si prevede il riesame delle pensioni già liquidate, ma con penalizzazioni, perché il titolare ha un’età anagrafica inferiore a 62 anni, visto che la legge di stabilità ha previsto l’eliminazione
delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità anticipata solo con decorrenza dal 2015.
Per quanto concerne il superamento delle penalizzazioni ante 1 ° gennaio 2015, l’onere – secondo quanto si legge nel testo del DDL – “è particolarmente risibile”.
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