L’Italia assegna all’istruzione, nell’insieme dei differenti livelli educativi, circa il 10% della spesa pubblica totale, poco meno della media europea per la stessa voce di bilancio, ma solo l’1,7% della spesa pubblica è diretto all’università. La spesa pubblica per l’università corrisponde solo allo 0,8% del PIL, contro una media europea dell’1,3%. Essa è quindi decisamente bassa ma i dati precedenti non incorporano i tagli adottati negli ultimi anni i quali peggiorano notevolmente le prospettive finanziarie dell’intero sistema. Su queste percentuali di spesa del mondo accademico si affaccia il “costo standard” per ogni iscritto, ovvero il nuovo criterio scelto per valutare le quote da conferire ad ogni ateneo.Per chiarire meglio il “Costo standard unitario di formazione per studente in corso” citiamo i due punti dell’art 8 del decreto legislativo n. 49 pubblicato in GU il 3 maggio 2012:
1. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, è il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’università.
2. La determinazione del costo standard per studente è definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a: a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente; b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente; c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.
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