Da diversi anni ormai la legge collegata alla finanziaria si occupa tra i vari argomenti, legati alla vita sociale ed economica del nostro Paese, del sistema scolastico e del suo personale. Quest’anno, in particolar modo sono stati affrontati dalla legge n.448 del 23 dicembre 1998 importanti argomenti che modificano ed integrano le disposizioni in vigore nella scuola italiana.
La novità certamente più eclatante che coinvolge migliaia di studenti, in possesso di determinati requisiti, è la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo nella scuola media e la cessione di essi in comodato nella scuola secondaria superiore. A questo argomento sono dedicati i 5 commi da cui è composto l’art. 27 che ha recepito alcuni disegni di legge da vari mesi in discussione in Parlamento.
Il compito di assegnazione dei testi viene affidato ai Comuni a partire dal prossimo anno scolastico 1999/2000.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della P.I. previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, saranno individuati le categorie degli alunni aventi diritto al beneficio.
Il 3° comma dell’art. 27 prevede, inoltre, che, con apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, vengano stabiliti i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite entro i quali i docenti dovranno scegliere i libri di testo. Dovranno, inoltre, essere emanate le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001.
A partire dal prossimo anno scolastico, invece, verranno abrogate le norme contenute nel testo unico della scuola (D.L.vo 297/94) che disciplinano la determinazione del prezzo massimo di copertina dei libri, gli obblighi per gli editori, e le disposizioni per la compilazione dei testi scolastici. La spesa preventivata per attuare il dettato dell’art. 27 è valutata in 200 miliardi per l’anno 1999.
Passando ad esaminare l’art. 26, composto da 23 commi, di cui i primi 7 relativi all’Università, ed in particolar modo della posizione dei professori di prima e seconda fascia nonché degli associati, troviamo svariati argomenti riguardanti il personale della scuola.
A partire dall’8° comma vengono prese in considerazione alcune forme di utilizzazione del personale docente. Del contingente di 1000 unità di personale scolastico utilizzato in compiti connessi con la scuola, potranno rimanere solo quelli impegnati nelle iniziative di educazione e prevenzione, i comandati presso ISEF, IRRSAE, CEDE e Biblioteca di Documentazione Pedagogica nonché presso enti o organismi stranieri.
Ma se da un lato si taglia dall’altro si cuce. Così sempre nel comma 8 viene previsto, per agevolare l’attuazione della piena autonomia e supportare l’Amministrazione centrale e periferica, l’utilizzo di un contingente di 500 unità fra docenti e dirigenti scolastici forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali da collocare fuori ruolo. Altre 100 unità potranno essere impiegate presso enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti. Ancora 100 unità potranno essere assegnate alle associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché agli enti che svolgono attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Inoltre, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, i predetti enti e associazioni potranno richiedere, in sostituzione del personale assegnato, finanziamenti al Ministero della Pubblica Istruzione che individuerà, con proprio decreto, modalità e tempi.
Il comma 12 prevede l’intervento del titolare del Dicastero di Viale Trastevere per la definizione di criteri e modalità per la costituzione delle classi che accolgono alunni portatori di handicap, fermi restando i parametri degli organici stabiliti secondo il rapporto 1/138 previsto dalla scorsa Finanziaria (legge 449/97). Gli organici, secondo quanto stabilito dal successivo comma 16, non dovranno, inoltre, subire il decremento percentuale dell’1 per cento previsto per il 1999.
Per far fronte alle maggiori spese introdotte dalla nuova formula degli esami di maturità, che prevede commissioni composte da 4 membri interni, 4 esterni più un presidente, il comma 13 aumenta di 15 miliardi il limite di spesa per i compensi dovuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni di esame.
Una sorta di "anno sabbatico" viene introdotta per la prima volta nell’ambito scolastico: il comma 14 dell’art. 26, concede ai docenti e dirigenti, che hanno superato il periodo di prova, un anno di aspettativa ogni dieci anni di servizio con possibilità di provvedere alla copertura previdenziale a loro spese. Si tratta di una norma molto attesa dal personale scolastico impegnato in attività extrascolastiche che potrà ora concedersi dei periodi di "riposo" dall’attività.
Il successivo comma 15, prevede, invece, la possibilità di attivare corsi di specializzazione e perfezionamento per tutti gli istituti di secondo grado, in attuazione dei nuovi precetti apportati dal D.L.vo n. 112/98 che hanno come obiettivo l’ottimizzazione delle risorse nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale.
Il comma 18 prevede in 200 miliardi annui la somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà a disciplinare l’accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell’1,5 per cento dell’aliquota contributiva relativa all’indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare.
Infine il comma 22 sostituisce i commi 5 e 6 dell’art.193bis del Testo Unico della scuola (D.L.vo 297/949) prescrivendo che gli interventi didattici ed educativi integrativi (cosiddetti corsi di recupero) siano svolti dai docenti degli istituti e rientrino tra le attività aggiuntive del personale scolastico regolate dall’art. 43 del CCNL del comparto scuola siglato nel 1995. Viene così messa la parola fine all’utilizzo di personale estraneo alla scuola, assunto con particolari contratti d’opera, per il recupero degli studenti con insufficienze più o meno gravi in una o più materie.
Come si ricorderà nella prima applicazione della legge sull’abolizione degli esami di riparazione nella scuola superiore (D.L. 253/95) era prevista la possibilità di chiamare supplenti o personale esperto per l’effettuazione degli interventi didattici e educativi integrativi proprio per evitare che gli insegnanti curricolari dovessero "recuperare" i loro stessi allievi. Ma gli "interventi esterni" non hanno sortito effetti soddisfacenti e si è sempre più fatto ricorso allo stesso personale della scuola organizzando i corsi di recupero nel pomeriggio o in periodi di sospensione dalle lezione.
Sempre il comma 22 dell’art.28 stabilisce che gli stanziamenti economici previsti per i corsi di recupero confluiscano nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive a disposizione di ogni istituzione scolastica.
Infine, il terzo e ultimo articolo della finanziaria 1999 che si occupa di scuola è l’art. 29, che prevede l’introduzione di meccanismi di monitoraggio dei flussi di cassa per tenere sotto controllo la spesa del Ministero della Pubblica Istruzione in relazione, anche, al numero dei dipendenti del comparto.
Al 2° comma vengono definiti, altresì, i limiti di finanziamento delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che, per il 1999, dovranno essere contenuti sulla base dei dati del conto consuntivo del 1997 incrementati del 6 per cento. Mentre, per gli anni 2000 e 2001, non debbono essere superiori agli stanziamenti dell’anno precedente, con l’incremento di un punto oltre il tasso di inflazione programmato. In modo analogo si procede nei Conservatori di Musica, Accademie di Belle arti, Accademie di danza e di arte drammatica.
Al fine di sperimentare nuove forme di gestione delle risorse in vista della prossima piena autonomia delle istituzioni scolastiche viene consentito, in alcuni Provveditorati e relative scuole, forme di sperimentazione di bilanci senza vincoli di destinazione ella spesa, anche in deroga alle norme di contabilità generale. Un apposito regolamento provvederà a definire la materia a decorrere dall’anno 2002.
Tutte queste norme non trovano applicazione in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano dato che esistono già ordinamenti di autonomia e di autofinanziamento del settore scolastico.
Infine, gli ultimi quattro commi dell’art. 29 trattano argomenti relativi all’Università. In particolare il comma 9 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti statali alle Università continuino a essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere a esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
A decorrere dal 1° luglio 1999, invece, tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle Università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali a esse intestate sono progressivamente chiuse al momento dell’esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999. In ultimo, il comma 11 prevede che i tesorieri degli enti sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto prescritto.
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