La loro attivazione è però unicamente in favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
A tal proposito da questo DL del 2011 sono esclusi dal campo di applicazione della Riforma, i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Dopo due anni si riparla di finanziamenti per l’ alternanza scuola-lavoro. Infatti, il nuovo DL sul lavoro stanzia 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni per il 2014 anche per l’alternanza scuola-lavoro degli studenti delle scuole superiori. Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro è previsto un sostegno ai tirocini curriculari per studenti universitari iscritti ai corsi di laurea statale nell’anno accademico 2013/2014, mentre per le scuole superiori gli studenti delle classi quarte e quinte, con priorità per quelli iscritti negli istituti tecnici e professionali, potranno svolgere i tirocini formativi, in orario extracurriculare.
Si ricorda che lo stageur non può in ogni caso essere considerato lavoratore dipendente in quanto sfugge all’applicazione di tutte le regole della subordinazione. Quindi lo studente non è soggetto al potere direttivo, organizzativo o disciplinare di chi lo ospita, che può avvalersi del suo lavoro solo dentro uno schema caratterizzato dalla volontarietà e dall’assenza di un vincolo di subordinazione.
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