Il provvedimento, tanto atteso da numerosissimi docenti precari non abilitati ed in servizio da almeno 3 anni entro il periodo degli anni scolastici 1999/2000 e 2011/2012 e il cui numero stimato è di circa 75.000, è stato completato. Per diventare efficace deve ora solamente essere registrato alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Come si svolge il Tfa speciale
Già nei prossimi giorni sarà avviata la programmazione di questi percorsi, che prevedono tre fasi, strettamente integrate tra loro, per acquisire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola:
• prova nazionale, tendente ad accertare le capacità logiche, di sintesi e linguistiche del candidato, il quale potrà conseguire un punteggio fino a 35 punti;
la graduatoria compilata sulla base dei punteggi conseguiti nella prova nazionale servirà anche a stabilire l’ordine delle ammissioni ai percorsi abilitanti riservati nelle singole università, che, visto il numero rilevante degli aventi diritto, specie per alcune classi di concorso più affollate, potranno prevedere più edizioni.
• percorso universitario con insegnamenti in aula per un totale di 41 crediti formativi, con verifiche per ciascun insegnamento che – se superate – potranno far conseguire all’abilitando da 30 a 50 punti;
• prova finale, che andrà ad accertare la preparazione professionale dell’abilitando e che sarà valutata con un punteggio fino a 15 punti.
Il titolo di abilitazione sarà dunque conseguito se il candidato avrà ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60/100.
Questo percorso è stato regolamentato da un secondo decreto ministeriale, di rango giuridico inferiore al primo, ma contestualmente firmato dal ministro Profumo.
Graduatorie di II fascia di istituto
Con un terzo distinto provvedimento ministeriale si è provveduto altresì a rivedere la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di II fascia di istituto, adempimento previsto dalla normativa vigente ogni tre anni, con prossima scadenza nella primavera 2014.
Nella tabella vigente, in quanto preesistente al D.M.n. 249/2010, non era infatti prevista la valutazione del titolo di abilitazione che sarà conseguito da quanti stanno frequentando il Tfa ordinario, né tanto meno quello che sarà conseguito al termine del percorso abilitante speciale. Si è colmata quindi anche questa lacuna, disponendo una differenziazione di punteggi tra abilitazioni conseguite nei percorsi ordinari e riservati nel segno della continuità con il passato, che già riconosceva un diverso punteggio alle abilitazioni conseguite a seguito della frequenza dei corsi Ssis e delle sessioni riservate, ed in ossequio alla osservazione posta dalla VII Commissione della Camera dei deputati in sede di esplicitazione di parere sul testo del D.M. rettificativo del D.M.n. 249/2010.
Nessuna sovrapposizione con chi sta frequentando il Tfa ordinario
Con la firma dei tre sopracitati decreti ministeriali si è dunque cercato di porre finalmente rimedio agli squilibri prodotti da una programmazione insufficiente per quanto riguardava il fabbisogno di abilitati, e che negli anni passati ha avuto l’effetto di produrre ingenti schiere di precari non abilitati in servizio nelle scuole statali e paritarie, anche per più anni. Al contempo – e da qui origina l’elaborata gestazione dei tre provvedimenti – per espressa volontà del Ministro si è inteso trovare un punto di equilibrio che tutelasse anche le posizioni acquisite e le aspettative di quanti, dopo aver superato una selezione a numero chiuso, stanno frequentando il Tfa ordinario, che si snoda attraverso un più lungo percorso abilitante (60 crediti formativi universitari).