Lo stesso provvedimento ribadisce il trattamento economico di missione che, ove spettante, sarà pari a quello dei dirigenti di 1ª fascia dell’area 1. La decorrenza dei nuovi importi risulta fissata al 1° gennaio 2007.
Ricordiamo che il comma 616 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) ha apportato modifiche nella composizione dell’organo di controllo delle istituzioni scolastiche, prevedendo che il riscontro debba essere svolto da due soli revisori dei conti, nominati dal ministero della pubblica istruzione e dell’economia e delle finanze in luogo dell’organo collegiale composto da tre componenti (il terzo veniva designato dagli enti locali).
Si puntualizza, inoltre, che – non sussistendo più il collegio – i revisori svolgono le loro funzioni in posizione paritetica. Ai fini dell’espressione del parere sul programma annuale e sul conto consuntivo, i revisori dei conti – che dovranno essere tempestivamente informati dalle istituzioni scolastiche della avvenuta predisposizione dei documenti contabili da sottoporre al loro esame – concorderanno le date nelle quali procedere agli adempimenti ad essi affidati. Nel caso in cui uno dei due revisori si trovi nella impossibilità di procedere all’esame del documento di programmazione annuale nei tempi concordati, sarà cura del singolo revisore esprimere il parere su detto documento. Il Consiglio di Istituto può adottare ugualmente la delibera di approvazione del programma annuale anche nel caso di visita congiunta nella quale uno dei due revisori esprima parere contrario.
Per quanto riguarda il conto consuntivo, invece, qualora uno o entrambi i revisori formulino osservazioni in ordine al documento contabile sottoposto al loro esame e il Consiglio di Istituto proceda comunque alla sua approvazione, l’Istituzione scolastica trasmetterà il relativo verbale all’Ufficio Scolastico Regionale e alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato, segnalando nella nota di trasmissione che il verbale contiene osservazioni. Anche nel caso in cui uno dei due revisori si trovi nella impossibilità di procedere all’esame del conto consuntivo nei tempi concordati, sarà cura del singolo Revisore esprimere il parere su detto documento. Resta confermato che la compilazione dei verbali relativi all’attività di revisione mediante l’utilizzo dell’applicativo Athena è a esclusiva cura dei revisori medesimi.
Nel box “Approfondimenti” il decreto interministeriale del 3 aprile 2007.