Con la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani (sent. n. 162 del 28 marzo 2013) viene ribadito che i lavoratori precari della scuola espletano la loro attività senza alcuna apprezzabile differenza rispetto ai colleghi assunti con contratti a tempo indeterminato. Da ciò la conseguenza che agli stessi spetta il medesimo trattamento retributivo dei dipendenti di ruolo, ivi compresi quelli legati all’anzianità di servizio.
Il Giudice ha, quindi, riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’anzianità dei servizi pre-ruolo, alla relativa progressione di carriera ed ha condannato il MIUR a collocare i docenti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturato.
Per quanto attiene la reiterazione dei contratti a termine, la predetta sentenza fa proprio l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, nel quale viene statuito che la stipula di contratti a termine nella scuola è legittima. L’Ufficio Legale della FLC di Trapani ha già attivato l’iter per appellarsi alla sentenza sulla stabilizzazione
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