In queste settimane si sono avviate o stanno per avviarsi le attività relative al Piano Nazionale di Formazione introdotte dalla Legge 107/15.
Alle scuole polo per la formazione degli ambiti territoriali è stata assegnata una parte delle risorse stanziate dalla legge, ma continuano a permanere purtroppo non pochi equivoci su molti aspetti, soprattutto riguardo al tema della obbligatorietà, ulteriormente aggravati da indicazioni contraddittorie anche da parte di qualche Dirigente Scolastico, generando allarmismo e confusione tra tutto il personale interessato per quanto riguarda il numero delle ore da seguire nell’arco dell’anno scolastico.
Ecco il chiarimento normativo, attraverso un comunicato scritto della Flc Cgil di Cosenza. Il comma 124 della legge 107 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il Piano Nazionale di Formazione dei docenti chiarisce che l’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno. Essa deve intendersi in coerenza dell’attività Piano Triennale dell’Offerta Formativa che ogni singola istituzione scolastica elabora al proprio interno con i contenuti di cui fa parte anche “la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti”.
In altre parole l’obbligo è disposto dal deliberato del collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche in materia di formazione, non dal numero di ore. A tal proposito ricordiamo che la proposta del MIUR di rendere obbligatorie cinque unità formative da 25 ore per un totale di 125 ore nel triennio è stata ritirata ed essa non è presente nel Piano Nazionale di Formazione.
Il Piano Nazionale di Formazione istituisce una nuova unità di misura per quantificare l’impegno in attività di formazione: l’Unità Formativa pari a 25 ore di impegno. Tuttavia nessuna disposizione obbliga le scuole a utilizzare tale quantificazione oraria.
Ogni unità può essere costituita da una pluralità di attività formazione in presenza e a distanza, sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, progettazione.
Pertanto la formazione in presenza o a distanza è solo una parte dell’Unità Formativa.
I Piani triennali devono garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.
Tali unità formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che organizza la formazione, oppure associate alle scelte personali del docente.
Nel primo caso le Unità formative sono automaticamente riconosciute in quanto le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare percorsi coerenti con il Piano di Miglioramento e con il POF triennale.
Nel secondo caso i percorsi realizzati autonomamente necessitano di un riconoscimento della coerenza effettuata dal collegio dei docenti che ha deliberato il Piano di formazione.
Da quanto detto appaiono sbagliate e foriere di possibile contenzioso le indicazioni fornite da alcune scuole che impongono ai docenti la frequenza dei corsi di formazione organizzati dalle scuole polo, senza fare alcun riferimento alla coerenza con quanto autonomamente definito nel Piano di scuola sulle attività di formazione facendo in alcuni casi un evidente confusione tra unità formative e quantificazione delle ore di formazione a testimonianza delle contraddizioni delle disposizioni del MIUR che il più delle volte non fornisce indicazioni operative chiare.