I contagi da Covid-19 aumentano in modo esponenziale e la scuola non è al riparo dalle problematiche di quarantene e positività degli studenti, docenti e personale Ata. A tal proposito nel DPCM emanato dal Presidente del Consiglioil, valido dal 18 ottobre fino al 13 novembre 2020, spuntano le implementazioni della didattica digitale integrata e la flessibilità degli orari per le scuole secondarie di II grado.
L’argomento che riguarda la flessibilità oraria e l’implementazione della didattica digitale integrata, sarà oggetto di un nostro approfondimento Live con la diretta Facebook e Youtube di mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 15,30.
Bisogna sapere che il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza,
anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
In buona sostanza la Didattica Digitale Integrata è regolata da un documento approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
Il Regolamento sulla DDI ha validità riferita solamente all’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
Anche per quanto riguarda la flessibilità oraria oltre sulle modalità di attuazione della didattica digitale integrata, sincrona o asincrona che sia, la decisione deve essere presa dagli organi collegiali e nel rispetto delle norme contrattuali vigenti. Nella situazione specifica di emergenza è attuabile, come causa forza maggiore, la riduzione oraria fino ad un massimo di 10 minuti. Anche la riduzione dell’unità oraria di lezione, da 60 a 50 minuti, deve essere decisa in seno al Consiglio di Istituto.
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