Fondi e interventi per garantire diritto allo studio e libera scelta educativa agli studenti del Piemonte
La regione Piemonte, riconoscendo il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome, con la legge n. 28 del 28 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 3ª Serie speciale, n. 5 del 2 febbraio 2008, ha stanziato 111 milioni di euro per l’assolvimento dell’obbligo scolastico degli allievi sia delle scuole autonome che di quelle statali.
Gli interventi regionali sono attuati in favore degli allievi del sistema dell’istruzione e formazione piemontese, in età scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome, fin dalla scuola dell’infanzia, ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo.
Gli interventi sono rivolti, altresì, agli studenti residenti in Piemonte che frequentano istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione.
I 111 milioni di euro sono divisi in 81 milioni in spesa corrente e 30 milioni in conto capitale.
Il finanziamento degli interventi a spesa corrente è ripartito: il 35 per cento a favore di azioni relative alla qualificazione e al sostegno di offerta di istruzione per garantire il diritto all’apprendimento e il 65 per cento a favore degli interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole dell’infanzia. Le spese in conto capitale serviranno per l’istruzione e formazione professionale e lavoro e per l’edilizia scolastica.
Nei 38 articoli della legge non viene tralasciato nulla che possa essere di aiuto a studenti, scuole e famiglie per raggiungere gli obiettivi dell’istruzione e formazione.
Dalle dotazioni librarie, (per le quali la regione ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l’uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale) alla valorizzazione delle eccellenze e del merito. Per queste ultime la regione istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti distintisi in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell’ultimo biennio delle scuole superiori.
Inoltre, per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative la regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato alle famiglie in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente (Isee) superiore.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all’istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative, la regione eroga assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese che le famiglie affrontano per favorire l’istruzione dei propri figli.
Infine, per agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico, possono essere assegnati, per interventi straordinari ed emergenze particolari, alle istituzioni scolastiche autonome che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse e gli assegni di studio erogati ai sensi della legge.