Tuttavia, a causa di una modifica delle procedure, l’effettiva erogazione delle somme sarà effettuata sui POS delle scuole a gennaio.
Un’altra nota, 13650, fa pure chiarezza sull’applicazione dei disposizioni contrattuali con ricadute sulla retribuzione del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Il MIUR, fa sapere CislScuola, ha fornito forniscono chiarimenti, con cui si risolvono a favore del personale supplente tutte le diatribe sorte in questi anni a fronte di ambiguità, dubbi e confusioni interpretative riscontrate nei comportamenti di dirigenti scolastici e uffici territoriali:
retribuzione del sabato e della domenica ai supplenti che lavorano per l’intero orario settimanale, anche su più scuole;
decorrenza economica dei contratti di supplenza dal 1° settembre anche se festivo e dal primo giorno di proroga senza soluzione di continuità anche se ricadente in giorno non lavorativo;
diritto a 32 giorni di ferie dopo tre anni di servizio (minimo 180 giorni per anno) anche ai supplenti;
diritto al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni per supplenze iniziate 7 giorni prima e prorogate per almeno 7 giorni dopo (artt. 40 e 60 del CCNL).
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