L’ARAN, con orientamento applicativo CIR24, si è espressa in merito alla possibilità, nell’anno scolastico in corso, di destinare le economie del fondo d’istituto dell’anno scolastico precedente a finalità diverse da quelle originariamente previste.
Innanzitutto, l’ARAN ha chiarito che con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente.
In particolare, l’art. 4, comma 1, si riferisce alle seguenti risorse:
- a) Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del
CCNL 7/8/2014; - b) risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di
educazione fisica nell’avviamento alla pratica; - c) risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
- d) risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
- e) risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica; - f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
Dall’accorpamento di tutte queste risorse, il nuovo CCNL del 19.04.2018 del comparto Istruzione e Ricerca ha creato un unico nuovo fondo per la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volto a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’articolo 40, vale a dire:
- a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del
CCNL 29/11/2007; - b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica
nell’avviamento alla pratica sportiva; - c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
- d) gli incarichi specifici del personale ATA;
- e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica; - f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge
n. 107/2011; - h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa vengono distribuite alle istituzioni scolastiche e sono poi attribuite alle singole istituzioni scolastiche secondo determinati parametri:
- a) numero di punti di erogazione del servizio;
- b) dotazione organica;
- c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in
relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b); - d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
- e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità
e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.
Tali criteri di ripartizione – conclude l’ARAN – assicurano l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti, le quali possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.