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Fondo di pensione complementare per i lavoratori della scuola

Anche per il personale della scuola si aprono le frontiere della pensione complementare (o integrativa) prevista, già da anni, nel comparto dell’impiego subordinato privato.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001, è stato pubblicato, dopo l’iter burocratico, l’accordo raggiunto lo scorso 24 gennaio tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali di comparto per l’istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori della scuola.
Si tratta di un fondo pensionistico complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, che alla fine dell’attività offrirà al lavoratore la possibilità di realizzare una prestazione pensionistica o un capitale.
Possono accedere al fondo tutti i lavoratori destinatari del CCNL di comparto assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato che abbiano stipulato un contratto di durata superiore a tre mesi.
La contribuzione destinata al Fondo, sia da parte dei lavoratori e sia del datore di lavoro, è pari all’1% dei seguenti elementi contributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e 13° mensilità.
Il Fondo erogherà prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. Per vecchiaia l’erogazione avverrà al compimento dell’età pensionabile e con almeno cinque anni di contribuzione al Fondo. La prestazioni per anzianità si consegue con almeno quindici anni di contribuzione ed a un’età non inferiore a più di dieci anni di quella necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Il lavoratore che ha maturato i requisiti per richiedere il trattamento pensionistico complementare di vecchiaia o di anzianità ha diritto di richiedere, in luogo della rendita, la liquidazione in forma capitale nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
Dopo otto anni di iscrizione al Fondo è possibile chiedere un’anticipazione dei contributi accumulati per l’acquisto della prima casa  o per eventuali prestazioni sanitarie.
All’atto dell’adesione il lavoratore associato verserà una quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Per l’avvio delle operazioni di costituzione degli organi di gestione del fondo occorrerà raccogliere almeno 30.000 adesioni.

Giovanni Rapisarda

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