- a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale);
- a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi;
- i dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del fondo compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.
Possono inoltre aderire ad Espero anche:
- I lavoratori appartenenti al contratto di lavoro FORMA, CENFOP, British Council, F.U.L.G.I.S.
- I soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti ad Espero.
Adesione del personale a tempo determinato
Per quanto riguarda in particolare i supplenti, l’iscrizione è possibile purché il contratto di lavoro abbia una durata pari o superiore a 3 mesi. Ed inoltre l’adesione sarà possibile a condizione che avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto.
E quando il contratto scade?
Al termine del contratto, il supplente avrà le seguenti opportunità::
- rimanere iscritto ad Espero, pur in assenza di contribuzione. La contribuzione verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
- trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione;
- riscattare la posizione maturata.
Per richiedere il riscatto della posizione individuale, occorre:
- Scaricare il modulo per il lavoratore pubblico
- Consegnare il modulo compilato all’ultimo datore di lavoro che si occuperà di sottoscrivere il riquadro 4 del modulo
- Inviare il modulo a Fondo Scuola Espero – Via Cavour, 310 – 00184 Roma.
Il modulo per il riscatto va compilato dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la scuola.