L’ipotesi di accordo raggiunta tra Aran e parti sociali lo scorso 31 maggio prevede che per i lavoratori della scuola assunti dal 1° gennaio 2019 scatterà l’iscrizione automatica alla previdenza complementare di categoria (Fondo Espero) dopo 9 mesi dall’assunzione.
La platea dei destinatari
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), prevedendo sia l’adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia l’adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta “adesione tacita”).
Caratteristiche del Fondo
Aderendo al Fondo Espero i lavoratori acquistano le normali prestazioni della previdenza complementare, tra cui il diritto alla liquidazione di una rendita, (o a riscuotere il capitale fino ad un massimo del 50%) al momento del pensionamento; le cd. “anticipazioni” per acquisto/ristrutturazione prima casa o per spese sanitarie; il riscatto totale o parziale della posizione maturata e la rendita integrativa temporanea anticipata in caso di perdita del lavoro, versando, annualmente, le quote di TFR, un contributo aggiuntivo datoriale (pari all’1% della retribuzione) ed un contributo personale (minimo 1% della retribuzione) il cui importo è deducibile dal reddito
La questione del silenzio assenso
L’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante il rinvio al sito web del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso).
In caso di inerzia, il lavoratore, allo scadere dei nove mesi, risulterà automaticamente iscritto e riceverà una nuova comunicazione dal Fondo Espero che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che sarà trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione sarà perfezionata
Occorre precisare che l’accordo è stato sottoscritto nella forma di Ipotesi e sarà efficace solo dopo il completamento dell’iter dei controlli previsto per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dall’Aran.