In alcune scuole capita che, per attuare un progetto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, vengano chiamate figure professionali esterne e queste vengano poi retribuite con il Fondo di Istituto. Bisogna sapere che non si tratta di una pratica legittima, salvo poter dimostrare l’impossibilità di utilizzo delle risorse interne.
Ecco chi realizza il PTOF
Nel CCNL scuola 2016-2018, all’art.26, è scritto:”I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.
Questa norma contrattuale indica con precisione il perimetro delle professionalità che concorrono alla realizzazione del PTOF. Appare chiaro che tali professionalità sono proprio i docenti della scuola che appartengono all’organico dell’autonomia.
Appare altrettanto chiaramente che tali docenti sono chiamati a svolgere, anche oltre l’orario curricolare e senza obblighi di servizio, progetti didattici, potenziamento, lavori di ricerca e lavori di coordinamento didattico e organizzativo.
Commissioni di lavoro e progetti
Dentro il Collegio dei Docenti si prendono le decisioni sull’attivazione delle “Commissioni di lavoro” e la scelta dei progetti da inserire nel PTOF. Il Collegio dovrebbe anche decidere a chi affidare i compiti del coordinamento didattico e, fatta salva la scelta del DS sui suoi due collaboratori, stabilisce anche le aree delle funzioni strumentali, identificando i docenti che devono ricoprirle. Il Dirigente scolastico non può assegnare questi ruoli a figure esterne alla scuola o fare entrare nel suo staff persone che non fanno parte dell’organico dell’autonomia.
Stessa cosa vale per i progetti didattici del PTOF, devono essere assegnati, già in sede collegiale, ai docenti della scuola e non a figure esterne.