Formazione classi: il ds deve rispettare le decisioni degli organi collegiali

Ci scrive una nostra lettrice per segnalarci che nella sua scuola la formazione delle classi viene di fatto decisa ed effettuata dal docente funzione strumentale per la continuità e ci chiede se tale prassi si regolare.

La risposta alla domanda è talmente ovvia, da apparire banale: l’insegnante con incarico di funzione strumentale non può e non deve avere una responsabilità così elevata nella formazione delle classi che, è bene ricordarlo, è di fatto un vero e proprio atto amministrativo che deve rispondere a precisi requisiti per risultare legittimo.

La procedura da seguire per la formazione delle classi è chiaramente definita da due articoli del testo unico 297 del 1994.

Il quarto comma dell’articolo 10 stabilisce infatti che “il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’ assegnazione ad esse dei singoli docenti, …”
Il secondo comma dell’articolo 7 chiarisce che il collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti”.

 

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Le norme, dunque, sono assolutamente chiare e inequivocabili: il provvedimento formale di formazione delle classi spetta al dirigente scolastico che deve in ogni caso attenersi ai criteri sabiliti dal consiglio e alle proposte del collegio.
Come sempre, vale la regola secondo la quale il dirigente può anche disattendere criteri e proposte ma in tal caso il provvedimento deve essere adeguatamente e accuratamente motivato.
In considerazione della delicatezza della materia è dubbio che i provvedimenti di formazione delle classi possano essere firmati da un docente al quale il dirigente abbia data specifica delega. In ogni caso, anche in tale circostanza, il docente delegato deve comunque attenersi ai criteri e alle proposte degli organi collegiali.

Va detto, per completezza di informazione, che il provvedimento in questione rientra nella fattispecie degli atti amministrativi definitivi e, per tale ragione, può essere impugnato solo di fronte al TAR competente.

Reginaldo Palermo

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