Il diritto del docente a fruire dei permessi alla formazione non si interrompe dal momento che per la sospensione delle attività didattiche in presenza i docenti sono passati alla modalità della Ditattica a distanza o della Didattica Digitale Integrata.
Per quanto riguarda la formazione docenti è utile sapere che agli insegnanti spettano cinque giorni di permesso per ogni anno scolastico, al fine di seguire i corsi di formazione che desiderano. Tale permesso è un diritto del docente e non è soggetto alla discrezionalità del Dirigente scolastico.
L’art.64 del CCNL scuola 2006/2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, dispone la fruizione del diritto alla formazione del personale scolastico.
Il comma 5 del suddetto art.64 specifica che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
Appare chiaro e inequivocabile, riconfermato anche dal nuovo contratto collettivo di lavoro della scuola, che i giorni di permesso per la formazione dei docenti sono un diritto che sfuggono al potere discrezionale del Dirigente scolastico che non può in alcun modo negarli.
È utile sapere che ai sensi dell’art.64, comma 3, del CCNL scuola 2006-2009, il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
La fruizione del diritto della formazione dei docenti disposta dall’art.64, comma 5, a differenza del suddetto comma 3, esonera il docente dal servizio, per cui è evidente a tutti che i cinque giorni di diritto alla formazione sono quelli in cui il docente è esonerato dal servizio e deve essere sostituito da docenti di potenziamento, da chi ha ore a disposizione o chi deve recuperare qualche permesso breve.
Anche durante la fase della Didattica a Distanza o della Didattica Digitale Integrata, il docente ha diritto a fruire della formazione, anche se la stessa dovesse essere svolta con collegamento a distanza come in questo periodo sta avvenendo comunemente.
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