Comincia a prendere forma la revisione del piano di formazione dei docenti. Le coordinate sono inserite nell’articolo 16-ter della bozza del decreto approvato il 21 aprile dal CdM e che a breve approderà in Gazzetta Ufficiale, con il Parlamento che avrà da quel momento 60 giorni di tempo per apporre le sue eventuali modifiche e approvarlo in via definitiva. Chiariamo subito che si tratta di due macro ambiti formativi.
Le ore obbligatorie
Il primo contesto formativo si svolgerà “nell’ambito dell’orario di lavoro” e sarà incentrato su “una formazione obbligatoria” con argomenti “sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali”. Tali ore possono essere comparate, “se assimilabili nei contenuti”, a quelle previste dall’articolo 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cosiddetta Buona Scuola di Renzi.
L’impegno non sarà da poco: “nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado”.
La formazione volontaria con possibile incentivo
Il secondo ambito formativo, invece, si comporrà di “un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale” su base volontaria per potenziare “l‘innovazione didattica“: al termine del periodo, dopo verifiche periodiche sulle competenze acquisite, si procederà con l’assegnazione di incentivi forfettari (inizialmente si era parlato invece di “scatti” in busta paga a regime).
Faranno “parte integrante di detti percorsi di formazione” (definiti dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione) “anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obbiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente”.
L’obbligo scatterà solo per i neo-assunti
Tali ore, “ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa”, potranno essere retribuite “a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria”.
L’accesso a tali percorsi di formazione avverrà su “base volontaria”, mentre sarà “obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi del comma 9 e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024”.
Il 50% non accederà all’incentivo
“Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di incentivazione salariale per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico”.
Tuttavia solo la metà dei richiedenti potrà accedere al “premio”: l’Allegato A specifica che “l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo” potrà “essere riconosciuto a non più del 50 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Inoltre, l’incentivo scatterà solo “al superamento di ogni percorso di formazione” e la consistenza della somma sarà “stabilita dalla contrattazione nazionale nei limiti e secondo le modalità previste”.
Le verifiche intermedie e finali
Durante la formazione volontaria triennale, si attueranno “verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale” (affidata al “comitato per la valutazione” interno ad ogni singola scuola, come previsto dal Testo Unico del 1994) “nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi”.
Ne consegue che, partendo i corsi non prima del 2024, la prima verifica finale (quindi pure i compensi che ne deriveranno) verrà portata a termine solo nel 2027. Sempre se la riforma diventerà legge.