Home Personale Formazione docenti, c’è il diritto a fruire di 5 giorni di permesso

Formazione docenti, c’è il diritto a fruire di 5 giorni di permesso

CONDIVIDI

Breaking News

March 15, 2025

  • Ddl femminicidio, Gino Cecchettin: “Le leggi non bastano, l’educazione affettiva a scuola deve diventare sistematica”
  • Nuove indicazioni nazionali primo ciclo, la bozza: almeno tre libri l’anno alle medie, no a “infarinatura” e riassunti a casa 
  • Fiera Didacta 2025, Valditara: “Facciamo capire ai bambini che si può vivere anche senza cellulare in mano”
  • L’intelligenza artificiale entra in classe: cosa ne pensano i docenti? Risultati indagine Tecnica della Scuola e INDIRE

I docenti hanno diritto a fruire di 5 giorni di permesso per iniziative di formazione come discenti oppure come formatori. Inoltre i docenti partecipano ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico fuori dalle ore di insegnamento ma durante le ore di servizio.

Formazione docenti è un diritto-dovere

La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

Fatto salvo quanto previsto al comma 8 del CCNL scuola 2019-2021, al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

Il docente ha diritto a 5 giorni di permesso per formazione

Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Il docente formatore, esperto e animatore

Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.