L’USR Emilia-Romagna, in una nota del 30 aprile, si è occupato del completamento delle attività di formazione di docenti neo-immessi in ruolo in congedo di maternità (ex astensione obbligatoria).
In proposito, l’articolo 6 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, afferma che “Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:
- incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
- laboratori formativi (12 ore);
- “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore);
- formazione on-line (20 ore).”
Nel caso di docenti che, pur avendo maturato i 180 giorni di servizio effettivo, di cui 120 di attività didattiche, per effetto
delle norme a tutela della maternità, non siano nelle condizioni di svolgere le 50 ore di attività formative prescritte dal Decreto Ministeriale sopra citato, è necessario contemperare le disposizioni relative allo svolgimento del periodo di formazione e prova con quelle a tutela e a sostegno della maternità di cui al T.U. n. 151 del 2001.
Quindi, l’USR ritiene che, limitatamente ai casi di astensione obbligatoria per maternità e ai fini del completamento delle 50 ore di formazione obbligatoria, sia possibile computare anche attività formative – riconosciute qualificanti dal Dirigente Scolastico – correlate al Patto per lo sviluppo professionale, quali ad esempio attività formative o peer to peer a distanza (web, skype,…), quelle attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché quelle fruibili attraverso l’utilizzo della Carta del Docente.