L’art. 64 del CCNL/SCUOLA 2006/2009 tratta del diritto del docente di assentarsi dal servizio per motivi di aggiornamento. Tale diritto è stato confermato dal CCNL/istruzione e ricerca del 2016/2018 al comma 10 dell’art. 1 nel quale viene chiaramente detto “per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti”.
Quanti giorni spettano
I docenti di ogni ordine e grado hanno diritto ad assentarsi dal servizio per complessivi 5 giorni nel corso dell’anno scolastico. Con le stesse modalità i docenti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche.
Motivi dell’assenza
I docenti possono assentarsi dal servizio per la partecipazione a iniziative di formazione sia come corsisti sia come esperti o animatori con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici soltanto per 5 giorni.
Funzioni del D.S.
Nell’ambito delle sue funzioni il dirigente scolastico:
- assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta ai 5 giorni previsti.
- fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
Corsi organizzati dall’amministrazione
Per i corsi organizzati dall’amministrazione centrale o periferica o dalle stesse istituzioni scolastiche, ai quali partecipano docenti sia come corsisti sia come esperti o animatori, gli stessi sono considerati in servizio a tutti gli effetti e qualora i corsi dovessero svolgersi fuori sede, spetta il rimborso delle spese di viaggio.
Quando si svolgono
Le iniziative formative o di aggiornamento, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.