Un lettore ci chiede: “Quanti giorni di permesso posso prendere in un anno per le attività di formazione? E soprattutto, può il dirigente negarmi tali permessi?”
Formazione, i docenti hanno diritto a cinque giorni di permesso
Per quanto riguarda la formazione del personale insegnante, i giorni di permesso sono stabiliti all’art.1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, che riprende il comma 5 dell’art.64 del precedente contratto 2006/2009, e viene esplicitamente espresso che i docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Questo vale anche per gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
Alcuni dirigenti scolastici negano tali permessi, motivando il rifiuto in quanto al personale docente spettano i permessi solo per la formazione organizzata dall’Amministrazione, come abbiamo evidenziato in precedenza.
E’ vero che l’art.64, comma 3, del contratto scuola 2006-2009, evidenzia come il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. E che qualora questi corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
Tuttavia, è altrettanto evidente che il comma 5 prevede l’esonero dell’insegnante dal servizio.
Ne consegue che i cinque giorni di diritto alla formazione sono quelli in cui il docente è esonerato dal servizio e deve essere sostituito da docenti di potenziamento, da chi ha ore a disposizione o chi deve recuperare qualche permesso breve.
I permessi sono un diritto del lavoratore
Insomma, pare che si faccia fatica in alcune scuole a far comprendere ciò ai dirigenti, che mostrano di avere in alcuni casi degli evidenti “problemi” con i permessi del personale.
Non ultima la vicenda, riportata anche da questa testata, della sentenza del Tribunale di Avellino, dove il dirigente ha opposto un diniego alla richiesta di permesso del dipendente art. 15 co 2 CCNL Scuola per ragioni organizzative non motivate.
Nello specifico, per quanto riguarda tutti i permessi, “il dipendente, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
- il diritto, a domanda, nell’anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
- Il diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
- I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
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