Categorie: Politica scolastica

Formazione docenti: se fuori dall’orario va retribuita

Il comma 124 della legge 107 prevede che per i docenti l’aggiornamento sia obbligatorio, permanente e strutturale, ma nulla dice sulle modalità con cui tale obbligo si dovrebbe concretizzare.

Ed è per questo che in questi mesi nelle scuole è successo un po’ di tutto.

In realtà, però, c’è chi ritiene che qualche punto fermo ci sia: “La legge – sottolinea infatti l’Unicobas in un comunicato di queste ore – non definisce alcun tetto di ore di formazione obbligatoria, né sono presenti decreti o disposizioni ministeriali attuativi relativamente all’aggiornamento per anno scolastico”.

Il sindacato di base passa ad elencare anche alcuni criteri alle quali attenersi.

Le attività di formazione, sempre votate dal Collegio dei docenti se d’interesse dell’Istituto, possono venire svolte o in orario di servizio o in orario aggiuntivo, in quanto la formazione viene riconosciuta tra le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 1 del CCNL 2006-2009), ma in quest’ultimo caso devono essere retribuite.

 

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Secondo Unicobas nella delibera va specificato se la partecipazione ai corsi di aggiornamento e/o formazione debba essere su base facoltativa o cogente (e per quali figure professionali).

“E che la formazione e l’aggiornamento non possano essere intese come un obbligo di servizio ma debbano essere invece liberi e consapevoli – aggiunge il segretario nazionale Stefano d’Errico – non lo diciamo noi ma sta scritto anche nel Piano triennale di formazione del MIUR”

“La formazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti – si legge in effetti nel Piano – contribuisce alla crescita dell’ intera comunità professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo. A tal fine è prevista la possibilità di autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca, comunità di pratiche e laboratori da parte dei docenti anche in coerenza con quanto la scuola progetta nel proprio piano di formazione”.

“Senza dimenticare – conclude d’Errico – che le  Conferenze dei Servizi dei dirigenti scolastici previste dalla nota MIUR del 7/6/2016 non possono coartare le delibere dei collegi dei docenti; tutt’al più in coerenza con la legge 107  ed il Piano triennale per la formazione, propongono corsi di formazione ai quali possono accedere i docenti delle scuole di rete”.

 

Reginaldo Palermo

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