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Formazione docenti, se richiesta e deliberata dal Collegio è obbligatoria

Una nostra lettrice ci chiede se è obbligata a frequentare un corso di aggiornamento o formazione deliberato a maggioranza dal Collegio docenti, nonostante il suo nominativo sia stato verbalizzato tra i contrari a volerlo seguire. Se il voto collegiale, anche se a maggioranza, delibera l’attivazione di un corso di formazione, allora tale corso dovrà essere seguito anche da coloro che hanno votato contro.

Formazione richiesta dal Collegio

È importante chiarire che la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria qualora sia il Collegio dei docenti a richiederla e a votarla. In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018. Quindi come suddetto, ribadiamo che nel contratto collettivo nazionale della scuola 2006/2009, al comma 1 dell’ art.66, è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

La formazione nel CCNL 2016-2018

Con l’ultimo CCNL scuola 2016/2018, firmato il 9 febbraio 2018, si è potuto constatare che non è stata introdotta nessuna norma contrattuale di obbligatorietà della formazione dei docenti, tanto più non esiste nemmeno la possibilità di imporre, da parte dell’Amministrazione, monte ore annui o numero di crediti formativi di formazione obbligatoria.

Bisogna specificare che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali. Per approfondire l’argomento è utile ricordare che, ai sensi del su citato comma 124, la formazione obbligatoria deve essere svolta durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è ancora regolato dagli artt.28 e 29 del CCNL scuola 2006/2009 e dall’art.28 del CCNL scuola 2016-2018, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali. È necessario specificare che l’obbligo imposto ai docenti a frequentare la formazione fuori dal perimetro dell’art.29, andrebbe a contrastare proprio con il comma 124 della legge 107/2015. È importante chiarire che la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria qualora sia il Collegio dei docenti a richiederla e a votarla. In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018. Quindi come suddetto, ribadiamo che nel contratto collettivo nazionale della scuola 2006/2009, al comma 1 dell’ art.66, è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Lucio Ficara

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