Per quanto riguarda la formazione docenti è utile sapere che agli insegnanti spettano cinque giorni di permesso per ogni anno scolastico, al fine di seguire i corsi di formazione che desiderano. Tale permesso è un diritto del docente e non è soggetto alla discrezionalità del Dirigente scolastico.
Normativa sui permessi dei docenti per motivo di formazione
L’art.64 del CCNL scuola 2006/2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, dispone la fruizione del diritto alla formazione del personale scolastico.
Il comma 5 del suddetto art.64 specifica che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
Appare chiaro e inequivocabile, riconfermato anche dal nuovo contratto collettivo di lavoro della scuola, che i giorni di permesso per la formazione dei docenti sono un diritto che sfuggono al potere discrezionale del Dirigente scolastico che non può in alcun modo negarli.
Alcuni Dirigenti scolastici negano i permessi per la formazione dei docenti
Accade anche che alcuni Dirigenti scolastici negano la fruizione dei cinque giorni di permesso per la formazione del docente, sostenendo che, solamente la formazione organizzata dall’Amministrazione, è soggetta al diritto di tale fruizione.
È utile sapere che ai sensi dell’art.64, comma 3, del CCNL scuola 2006-2009, il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
La fruizione del diritto della formazione dei docenti disposta dall’art.64, comma 5, a differenza del suddetto comma 3, esonera il docente dal servizio, per cui è evidente a tutti che i cinque giorni di diritto alla formazione sono quelli in cui il docente è esonerato dal servizio e deve essere sostituito da docenti di potenziamento, da chi ha ore a disposizione o chi deve recuperare qualche permesso breve.