Bisogna sapere che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità. Queste sono le parole scritte nel CCNL scuola 2006/2009, all’art.64, comma 1.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle
istituzioni scolastiche e’ considerato in servizio a tutti gli
effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad
essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni
nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5
giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed
artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento
musicale e di materie artistiche.
Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o
adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale
docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore
ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di
cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come
docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della
laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati
in servizio hanno un carattere di priorità.
A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce
un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione
dei permessi per l’aggiornamento.
Concludiamo con l’affermare che il permesso per la formazione del docente è un diritto che non dovrebbe passare dal vaglio di una concessione dirigenziale, fatta eccezione il controllo della legittimità della richiesta e del limite dei 5 giorni di permesso l’anno scolastico, invece molto spesso viene non concesso dal dirigente scolastico per esigenze di servizio. In buona sostanza viene tolto un diritto ai docenti, che vengono trattati come il personale ATA, a cui si potrebbe negare il permesso per la formazione a causa di esigenze di servizio.
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