Sulla formazione docenti la confusione regna sovrana, perché oltre le norme contrattuali, dove la formazione dei docenti è un diritto-dovere, esistono norme legislative molto più cogenti in cui la formazione continuativa dei docenti è di carattere obbligatorio.
Se ci dovessimo limitare a considerare le norme sulla formazione dei docenti solo quelle del CCNL scuola vigente, allora potremmo dire che la formazione è un diritto-dovere da svolgeri fuori dalle ore di insegnamento e dentro le 80 ore di attività funzionali previste da contratto. Le ore di formazione eccedenti le 80 ore dedicate alle attività collegiali dovrebbero essere retribuite con compensi stabiliti dalla contrattazione integrativa di Istituto. C’è da specificare, per avvalorare quanto suddetto, che nell’art. 36, comma 7 del CCNL 2019/2021, la formazione dei docenti avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78. Nel comma 4 dell’art.36 del CCNL scuola 2019-2021 è specificato che la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
Per quanto scritto nel suddetto comma 4, si definisce la formazione dei docenti, un diritto ed un dovere, non si utilizza il termine “obbligo” per la formazione, come invece è disposto da più leggi a partire dalla legge 107/2015. Mentre il comma 4 dell’art.44 del CCNL 2019-2021 destina senza ombra di dubbio che le ore residue dai collegi docenti e dai consigli di classe, ovvero le ore residue delle lettere a) e b) (40+40), saranno destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
Bisogna segnalare che alcune norme legislative, abbastanza recenti, dispongono la formazione dei docenti e più in generale del personale scolastico, come di carattere obbligatorio e continuativo. Ricordiamo ad esempio il comma 3 dell’art.44 del decreto legge 36/2022 in tale norma è scritto: “La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata di cui all’articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre a indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale”.
L’art.16-ter del decreto legislativo n.59 del 2017, richiamato dal comma 3 dell’art.44 del dl 36/2022, ribadisce la formazione obbligatoria e introduce un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell’orario di insegnamento ed è retribuita…”
In buona sostanza la confusione regna sovrana tra un CCNL scuola che accoglie alcuni aspetti dettati dal PNRR, ma non definisce, come la legge fa, la formazione obbligatoria, si limita a definirla come un diritto ed un dovere del personale scolastico. Su questo delicato, ma importantissimo argomento, spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito dare delle direttive chiare e precise.
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