Un dirigente scolastico di una scuola in provincia di Agrigento organizza per i suoi docenti un corso di formazione obbligatorio e a pagamento, il costo di questo corso è di € 250,00 a singolo docente.
Abbiamo più volte specificato che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali. Abbiamo anche detto che, ai sensi del suddetto comma 124, la formazione è obbligatoria durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente.
Il servizio dei docenti è ancora regolato dall’art.29 del CCNL scuola, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali. È necessario specificare che l’obbligo imposto ai docenti a frequentare la formazione fuori dal perimetro dell’art.29, andrebbe a contrastare proprio con il comma 124 della legge 107/2015.
La formazione obbligatoria dei docenti deve essere gratuita e viene svolta durante l’orario di servizio del docente, ovvero la mattina al posto dell’orario di lezione o il pomeriggio durante le ore di attività funzionali all’insegnamento.
Il docente può decidere liberamente di ottemperare all’obbligo della formazione stabilita collegialmente dalla scuola, scegliendo di frequentare dei corsi a pagamento, ma la scuola non può obbligare il docente di seguire i corsi a pagamento organizzati dalla scuola.
La formazione obbligatoria dei docenti organizzata dall’istituzione scolastica deve essere gratuita e viene svolta durante l’orario di servizio del docente, ovvero la mattina al posto dell’orario di lezione o il pomeriggio durante le ore di attività funzionali all’insegnamento.
Nel CCNL scuola 2006-2009 è previsto nel comma 2 dell’art.63, che, in via prioritaria, si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa.
Il suddetto art.63, comma 2, del CCNL scuola vigente specifica che la formazione del personale in servizio che ha chiesto un corso, attraverso delibera del Collegio, deve avere tale corso gratuitamente con i finanziamenti sulla formazione che, se non spesi in un dato anno scolastico, vengono riutilizzati nell’esercizio successivo con la stessa destinazione.
In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione, come riportato anche dalla nota Miur n. 25134 di giorno 1 giugno 2017, è il CCNL scuola 2006/2009 e il Piano di formazione di Istituto deliberato dal Collegio dei docenti, per quanto suddetto il Dirigente scolastico non può imporre l’obbligatorietà dei corsi di formazione per docenti fuori l’orario di servizio contrattuale, stabilendone per altro anche un monte orario annuale. Inoltre è del tutto illegittimo obbligare il docente ad una formazione a pagamento o ad una formazione non deliberata dal Collegio dei docenti.
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