Nel rinviare quanto contenuto nella nota 33989 del 22/08/2017 riguardante il periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti, l’U.S.R. per il Lazio ha fornito indicazioni in merito alle operazioni propedeutiche alla decisione finale di conferma o non conferma in ruolo e alle azioni che debbono intraprendere Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.
L’U.S.R. precisa che la relazione del dirigente tecnico integra tutta la documentazione che l’Istituto scolastico e il docente stesso sono tenuti a produrre nel corso del secondo periodo di prova.
Quindi, è indispensabile che il Dirigente scolastico, anche nel secondo periodo di prova, effettui le verifiche e le valutazioni di propria competenza nel corso dell’ anno scolastico (visite in classe, ecc.), acquisisca la necessaria documentazione e proceda, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, all’instaurazione e conclusione di eventuali procedimenti disciplinari di propria
competenza.
In merito al tutor, per i docenti che devono ripetere il periodo di prova e di formazione deve essere possibilmente diverso da quello che lo ha accampagnato nel prima anno di servizio.
Le visite didattiche che è tenuto a compiere nel corso dell’ anno scolastico nelle classi affidate al docente neo-assunto devono essere ripetute e adeguatamente documentate. L’osservazione in classe, infatti, costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale ai fini della valutazione dell’azione didattica di un docente.
Infine, relativamente ai decreti di ripetizione del periodo di
formazione e di prova, essi devono indicare gli elementi di criticità emersi ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
In allegato alla nota, l’U.S.R. ha proposto alcune faq, che riportiamo di seguito:
Un docente che ha ottenuto un passaggio di ruolo, deve sostenere l’anno di formazione e prova?
La vigente normativa stabilisce che chi ottiene passaggio di ruolo è tenuto ad effettuare il periodo di prova e di formazione (D.M. 850/2015, art. 2, comma 1, lettera c).
Un docente che ha svolto prova e formazione per la scuola primaria e dopo alcuni anni di ruolo nella primaria è stato assunto in ruolo per l’infanzia adempiendo agli obblighi di formazione e prova, dopo un periodo di ruolo nell’infanzia ritorna alla primaria con passaggio di ruolo è tenuto a svolgere nuovamente la formazione e ad effettuare i giorni previsti per l’anno di prova?
No. Il docente non deve fare nuovamente il periodo di prova e formazione in quanto già lo ha fatto per quel ruolo.
Un docente che ha svolto prova e formazione per una specifica classe di concorso e quest’anno scolastico, in possesso dell’abilitazione, chiede il trasferimento ad un’altra classe dello stesso ordine di scuola, deve sostenere l’anno di formazione e prova?
No. Il docente che ha ottenuto passaggio di cattedra NON è tenuto a svolgere l’anno di formazione e la prova. Il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso a un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola.
Un docente immesso in ruolo l’anno passato o prima ancora, che per varie ragioni non ha potuto compiere i giorni di servizio necessari per l’anno di prova e di conseguenza ne ha dovuto rimandare il superamento, però ha potuto svolgere il percorso di formazione; può quest’anno non ripeterla?
Si. L’anno di prova e formazione sono diventati indissolubilmente legati; proprio per questo il D.M. 850 prevede esplicitamente che “in ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività̀ di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova”.
Un docente assunto con contratto a tempo indeterminato su classe di concorso A012 attualmente in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato su classe di concorso A011, può svolgere l’anno di prova e formazione?
Sì. La nota MIUR 36167 del 5/11/2015, prevede la possibilità per il neoassunto di svolgere l’anno di prova “nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine”. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art.3 comma 5 lettera c) del D.M.n.850/2015. Rilevata l’affinità delle classi di concorso si può svolgere il periodo di prova e formazione.
Nel caso di passaggio da posto di sostegno a posto comune, nell’ambito dello stesso grado di scuola (es. infanzia) il docente è chiamato ad effettuare l’anno di prova e di formazione?
In tal caso non occorre effettuare il periodo di prova e di formazione.
Come si calcola il part time per i docenti neo immessi in ruolo?
I docenti in part time, devono svolgere per intero le 50 ore di formazione, mentre il computo dei 180 giorni di servizio e dei 120 di attività didattica vanno ridotti in proporzione all’orario di cattedra come espressamente indicato nella MIUR nota n. 36167 del 5/11/2015.
È previsto un attestato per le attività svolte come docente neoassunto nell’ambiente online?
No. Il sistema non prevede alcun attestato per il docente neoassunto. Sarà la documentazione presentata al Comitato di valutazione per la discussione finale (bilancio iniziale, bilancio finale, curriculum formativo, allegati alle attività didattiche, bisogni formativi futuri) a certificare il lavoro svolto dal docente nell’ambiente online.
Fino a quando si può utilizzare l’ambiente di formazione online?
È compito delle singole scuole programmare l’incontro dei docenti neoassunti con il comitato di valutazione. L’ambiente online resterà a disposizione dei docenti fino alla fine del mese di luglio.
Un docente di strumento musicale già assunto nella secondaria di primo grado che, dopo 10 anni di utilizzo nella secondaria di secondo grado, abbia ottenuto la titolarità sul liceo musicale con la specifica procedura di mobilità 2017/18, deve ripetere l’anno di formazione e prova?
No. I docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, che hanno insegnato per almeno dieci anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, ovvero hanno insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’a.s. 2010/11, non devono svolgere nuovamente anno di formazione e prova.
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