Molti docenti si lamentano dei corsi di formazione fuori dalle ore di servizio, organizzati dalla scuola polo per la formazione dell’ambito, a cui, gli stessi docenti, vengono iscritti forzatamente. In buona sostanza in alcuni ambiti territoriali i docenti vengono obbligati, dopo 5 ore di servizio di insegnamento mattutino a scuola, a frequentare corsi di formazione della durata di 5 ore pomeridiane, ovvero dalle 14,30 alle 19,30. Si tratta di ore fuori dal servizio di attività di insegnamento e non conteggiate nelle 40+40 di attività collegiali, programmazione e incontri scuola famiglia. In buona sostanza sono corsi che i docenti possono non seguire, in quanto non è obbligatoria.
ECCO COSA DICE LA NORMATIVA SULLA FORMAZIONE
Dopo la firma dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018 del 9 febbraio 2018, si è potuto constatare che non è stata introdotta nessuna norma contrattuale di obbligatorietà della formazione dei docenti, tanto più non esiste nemmeno la possibilità di imporre, da parte dell’Amministrazione, monte ore annui o numero di crediti formativi di formazione obbligatoria. La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali. Ai sensi del succitato comma 124, la formazione obbligatoria deve essere svolta durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dove rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è ancora regolato dagli artt. 28 e 29 del CCNL scuola, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40+40 ore di attività collegiali. È importante chiarire che la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria qualora sia il Collegio dei docenti a richiederla e a votarla. In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018. Nel contratto collettivo nazionale della scuola al comma 1 art.66 è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Per cui tutte quelle circolari interne pubblicate dal Ds in cui si obbliga il personale docente a seguire i corsi di aggiornamento, ai sensi del comma 124 della legge 107 che li rende obbligatori sono da considerarsi illegittime. Mentre se ai sensi del comma 1 art.66 del CCNL scuola il Collegio delibera un corso di formazione, questa delibera, in combinato con il comma 124 della legge 107/2015, farà diventare il corso di formazione obbligatorio.
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