Personale

Formazione forzata, molti docenti si lamentano per l’eccesso di ore

Molti docenti si lamentano dei corsi di formazione fuori dalle ore di servizio, organizzati dalla scuola polo per la formazione dell’ambito, a cui, gli stessi docenti, vengono iscritti forzatamente. In buona sostanza in alcuni ambiti territoriali i docenti vengono obbligati, dopo 5 ore di servizio di insegnamento mattutino a scuola, a frequentare corsi di formazione della durata di 5 ore pomeridiane, ovvero dalle 14,30 alle 19,30. Si tratta di ore fuori dal servizio di attività di insegnamento e non conteggiate nelle 40+40 di attività collegiali, programmazione e incontri scuola famiglia. In buona sostanza sono corsi che i docenti possono non seguire, in quanto non è obbligatoria.

ECCO COSA DICE LA NORMATIVA SULLA FORMAZIONE

Dopo la firma dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018 del 9 febbraio 2018, si è potuto constatare che non è stata introdotta nessuna norma contrattuale di obbligatorietà della formazione dei docenti, tanto più non esiste nemmeno la possibilità di imporre, da parte dell’Amministrazione, monte ore annui o numero di crediti formativi di formazione obbligatoria. La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali. Ai sensi del succitato comma 124, la formazione obbligatoria deve essere svolta durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dove rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è ancora regolato dagli artt. 28 e 29 del CCNL scuola, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40+40 ore di attività collegiali. È importante chiarire che la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria qualora sia il Collegio dei docenti a richiederla e a votarla. In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018.  Nel contratto collettivo nazionale della scuola al comma 1 art.66 è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Per cui tutte quelle circolari interne pubblicate dal Ds in cui si obbliga il personale docente a seguire i corsi di aggiornamento, ai sensi del comma 124 della legge 107 che li rende obbligatori sono da considerarsi illegittime. Mentre se ai sensi del comma 1 art.66 del CCNL scuola il Collegio delibera un corso di formazione, questa delibera, in combinato con il comma 124 della legge 107/2015, farà diventare il corso di formazione obbligatorio.

Lucio Ficara

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