In alcun modo la formazione dei docenti potrà essere un impegno aggiuntivo all’attuale orario di servizio. La formazione si svolgerà durante le ore di servizio o durante le 40 ore previste per le attività collegiali.
Nell’art. 102 della bozza della legge di bilancio 2022, al comma 1, è scritto che sarà necessario “premiare in modo particolare la dedizione nell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo“. Tale concetto entra nella legge di bilancio 2022, per modificare il comma 592 e il comma 593 della legge di bilancio 2018. Per fare tutto ciò il Governo Draghi mette a disposizione 260 milioni di euro che si sommano a 30 milioni di euro del 2020 e altri 30 milioni di euro del 2021. In buona sostanza esistono fondi strutturali che a regime sono 320 milioni di euro che dovranno essere utilizzati per l’aggiornamento professionale continuo, che come sappiamo è stato previsto, nella sua forma obbligatoria, permanente e strutturale, dal comma 124 della legge 107/2015. Nella succitata norma è scritto in modo inequivocabile che la formazione dei docenti è da svolgersi in servizio ed è riferita ai docenti di ruolo.
Appare evidente, visto il fatto che in un triennio ci sono sulla formazione, inclusa anche la carta del docente, quasi 1,5 miliardi di euro, che si debba aprire un capitolo apposito nel tavolo della contrattazione. Il prossimo CCNL scuola, quello 2019-2021, dovrà chiarire che la formazione in servizio dei docenti, essendo svolta nell’orario di servizio, non potrà prevedere carichi orari aggiuntivi.
La recentissima sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso 28 ottobre sancisce inequivocabilmente il principio che la formazione professionale obbligatoria è a tutti gli effetti prestazione lavorativa, quindi da considerarsi orario di servizio.
In ragione di questa sentenza, sono da ritenersi illegittime tutte quelle circolari interne alle scuole in cui si obbligano i docenti a svolgere 25 ore di formazione aggiuntive al piano annuale delle attività se, non posseggono il titolo di specializzazione sul sostegno e hanno in classe alunni disabili. Anche le 25 ore di formazione obbligatoria devono rientrare nelle 40 ore di impegni collegiali e non possono essere considerate come un impegno di lavoro aggiuntivo.
Quando il docente dovesse essere impegnato nelle attività collegiali pomeridiane, compresa anche l’attività obbligatoria di formazione, potrebbe fruire, grazie ad una possibile nuova norma contrattuale, del buono pasto. Quindi potrebbe essere introdotta la novità dei buoni pasto per il personale scolastico che svolge un orario giornaliero superiore alle 6 ore.
Un’altra norma che potrebbe essere introdotta è quella del limite massimo giornaliero della prestazione di servizio, questo perché ci sono stati casi di abuso dell’orario giornaliero di servizio senza nemmeno pause, obbligando i docenti ad un servizio continuativo anche superiore alle 9 ore.
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