Nell’incontro del 29 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come riporta FLC CGIL, ha illustrato ai sindacati la bozza di decreto relativa al percorso iniziale del primo ciclo triennale di formazione continua dei docenti (ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, del Dlgs n. 59/2017).
Il MIM, al fine di non disattendere a un impegno e a una scadenza prevista dal PNRR e nelle more dell’aggiornamento del CCNL, ha definito per decreto, in sede di prima applicazione per l’anno scolastico 2023-2024, l’avvio del percorso iniziale di formazione dei docenti. Sarebbe comunque intenzione del Ministero, secondo quanto affermato nell’incontro, procedere prossimamente a una riconsiderazione complessiva del percorso di valorizzazione dei docenti così come attualmente definito dal DL 36/2022.
L’adesione al percorso formativo è volontaria. È destinato ai docenti che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Ptof conferite sulla base di criteri deliberati dal collegio dei docenti.
Le attività formative si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento, in modalità on line e asincrona. La durata è di 30 ore per i docenti dei diversi gradi di scuola. La partecipazione alle attività formative potrà essere retribuita così come sarà stabilito in contrattazione d’istituto.
La FLC CGIL ha ribadito la sua profonda contrarietà alle misure contenute nel DL 36/2022 relativamente ai percorsi di formazione e valorizzazione professionale dei docenti e ha riaffermato l’esigenza che l’intera materia sia rimessa nella sede propria di regolazione che è rappresentata dal CCNL, mettendo a disposizione le necessarie risorse aggiuntive.
Dopodiché la FLC CGIL, rispetto ai contenuti del decreto, pur condividendo che i percorsi di formazione siano destinati, su base volontaria, solo a quei docenti che -individuati sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti- abbiano funzioni di supporto alle attività del Ptof, ha comunque evidenziato diverse criticità presenti nel testo: la durata (30h) delle attività di formazione non è compatibile con un anno scolastico ormai al termine; la partecipazione alla formazione deve essere riconosciuta e retribuita con certezza così come previsto dal nuovo CCNL 2019/21 (art. 36, co. 7) e a questo fine vanno previste apposite risorse aggiuntive.
Infine tutta la materia della formazione va ricondotta in sede di confronto sindacale nazionale per quanto riguarda gli obiettivi e di contrattazione integrativa nazionale per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse alle scuole.
In conclusione l’Amministrazione si è riservata di effettuare ulteriori valutazioni circa i rilievi espressi.
L’intenzione del ministero, che lo scorso 22 dicembre ha presentato lo schema di decreto ministeriale, è quella di dare applicazione alle norme del decreto legge 36/2022 introducendo il meccanismo della “formazione incentivata” e – dicono i sindacati – ignorando del tutto sia le prerogative contrattuali sulla formazione del personale sia le competenze in merito degli organi collegiali.
Quasi due anni fa è arrivata in Gazzetta Ufficiale la legge 79/2022 di conversione del DL 36 sul reclutamento e la formazione docenti, con molte novità della legge in fatto di formazione in servizio degli insegnanti.
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