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Formazione incentivata, Flc-Cgil: inaccettabile valutare i docenti in base al rendimento degli alunni e alle performance

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Nella giornata di oggi, 22 dicembre, si è svolto, su richiesta della Flc-Cgil, un confronto al ministero dell’Istruzione e del Merito sulla formazione del personale docente. L’intenzione del Ministero, fanno sapere dal sindacato, è quella di introdurre la formazione “incentivata” per decreto.

“Modalità lontane dalle reali condizioni di lavoro dei docenti”

Per la sigla sindacale capitanata da Gianna Fracassi “le materie che riguardano la formazione e la carriera del personale della scuola si regolano per contratto e quelle che attengono alla programmazione delle attività, compresa la formazione, competono agli organi collegiali”.

“Consideriamo inaccettabile un modello di valutazione degli insegnanti basato sulla “condotta professionale” e sul rendimento degli alunni e che ripropone addirittura la performance, peraltro esclusa per legge nelle istituzioni scolastiche. Queste modalità oltre a essere inammissibili contrattualmente, sono quanto di più lontano dalla realtà delle condizioni di lavoro del personale docente. Il decreto va ritirato e subordinato all’apertura delle trattative sindacali di rinnovo del Contratto per il triennio 2022-24. Riteniamo infatti che, invece di esercitarsi in improbabili percorsi che avranno effetti solo dal 2032, il ministero dovrebbe dedicarsi al reperimento delle risorse per il rinnovo, alla elaborazione dell’atto di indirizzo e alle indicazioni, anche sulla formazione, da trattare in negoziato. Evitando di riesumare schemi vecchi di vent’anni, il Governo trovi le risorse per il recupero dell’inflazione che ha già eroso gli ultimi incrementi contrattuali”, hanno aggiunto.

Formazione docenti, le ultime novità

Nel 2022 è arrivata in Gazzetta Ufficiale la legge 79/2022 di conversione del DL 36 sul reclutamento e la formazione docenti. Quali le principali novità della legge in fatto di formazione in servizio degli insegnanti? Come funzioneranno la formazione obbligatoria e quella incentivata?

LEGGE 79/2022 IN G.U.

Per la formazione in servizio, è stata confermata l’istituzione della Scuola di alta formazione dell’istruzione, posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, avente, tra i suoi compiti, quello di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale.

Le iniziative formative si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

In ordine alla formazione obbligatoria, che ricomprende le competenze digitali e l’uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l’inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

La legge 79 precisa anche che: le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva; e la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento è retribuita.

Questa formazione sarà obbligatoria per gli immessi in ruolo, ma a carattere volontario per i docenti in servizio, i quali verranno incentivati con incrementi stipendiali una tantum.