La formazione sull’inclusione degli alunni disabili, obbligatoria per legge e imposta fuori dal servizio per Decreto Ministeriale, si sta svolgendo (solo per i docenti non specializzati e con in classe almeno un alunno con disabilità) con la predisposizione di corsi da 25 ore. Tali ore sono aggiuntive rispetto il regolare orario di servizio e non vengono retribuite, inoltre questo obbligo formativo non è previsto da nessuna norma contrattuale.
Nessuna legge dello Stato impone ore aggiuntive di lavoro, quindi oltre l’orario di servizio, per l’obbligo della formazione. In tutte le norme legislative in cui si parla di formazione dei docenti, si parla di obbligo di formazione in servizio, quindi senza aggravio orario per i docenti.
La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 è da svolgere durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente.
La formazione dei docenti e del personale scolastico è una prerogativa di natura contrattuale, quindi è opportuno ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che devono essere assicurate alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti. Questo significa che la formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare non in ore aggiuntive al normale servizio.
Anche nell’Atto di indirizzo per il rinnovo del contratto scuola, il Ministro Bianchi, non parla di formazione come un “obbligo”, ma piuttosto come un diritto-dovere.
Nell’Atto è scritto che la formazione continua è un diritto e un dovere del personale che si esplica all’interno dell’orario di servizio. Il contratto definirà un pacchetto di ore specificamente e obbligatoriamente destinate alla formazione finalizzate in particolare alla formazione in servizio dei docenti e, per il personale Ata, al miglioramento delle competenze informatiche e digitali per l’utilizzo degli strumenti informatici collegati al lavoro amministrativo.
Il contratto, valorizzando l ‘impegno ulteriore previsto per tutto il personale e fermo restando il principio della remunerazione per il lavoro svolto al di fuori dell’orario di servizio, potrà prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in attività di formazione in servizio certificate, valutate e coerenti con l’attività didattica svolta si collegherà a ulteriori sviluppi di valorizzazione professionale anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del CCNL 2006-2009.
Quindi, appare evidente, anche dall’Atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, che la formazione svolta fuori dall’orario del servizio debba tenere conto del principio di remunerazione.
La norma che ha introdotto l’obbligo della formazione sull’inclusione non impone che sia fatta fuori dal servizio, ma limita il suo svolgimento fuori dalle ore di insegnamento.
Con la Legge di Bilancio 2021, al comma 961, si introduce la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità ed è volta a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.
Il DM 188/2021 specifica le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, sottolineando che per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di progettazione o di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione.
Alcune scuole polo, che hanno organizzato i corsi di formazione per l’inclusione, prevedono incontri da 5 ore dalle ore 14 alle ore 19.
Questi orari e questi calendari non consentono ai docenti un minimo di disconnessione dal lavoro, non tengono minimamente conto delle difficoltà dei docenti pendolari, si arriva anche a giornate lavorative in cui si svolgono fino a 10 ore di servizio.
Tutto questo senza prevedere, contrariamente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, nessuna retribuzione delle ore aggiuntive di formazione obbligatoria.
I contenuti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 ottobre 2021, aprono ulteriori implicazioni per quanto riguarda l’obbligo formativo in materia di inclusione. In buona sostanza non è legittimo svolgere l’attività di formazione obbligatoria fuori dall’orario di servizio, come specifica la Corte di Giustizia Europea confermando che qualunque attività, a partire dalla formazione, disposta dal datore di lavoro debba ritenersi a tutti gli effetti “orario di lavoro” e pertanto inserita nelle prestazioni previste o riconosciute economicamente se eccedenti l’orario di servizio.
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