La legge 79 del 29 giugno 2022 ha previsto, un percorso in tre fasi per chi volesse scegliere la professione docente.
Prima fase
Percorso universitario
Per accedere alla professione docente oltre alla laurea specifica per la classe di concorso è necessario conseguire l’abilitazione attraverso un percorso universitario e accademico di formazione corrispondente a non meno di 60 CFU, finalizzato all’acquisizione di:
- competenze linguistiche e digitali;
- conoscenze e competenze teoriche e pratiche negli ambiti: pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
- Al termine del percorso universitario gli aspiranti docenti saranno sottoposti a una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Contenuti e struttura
Con decreto del ministro dell’istruzione di concerto con il ministro dell’università da emanare entro il 31 luglio del 2022 saranno definiti:
- i contenuti e la strutturazione del percorso universitario;
- gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato;
- le modalità di svolgimento della prova finale;
- i criteri valutativi al fine di assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
- la composizione della commissione giudicatrice;
- i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor;
- i costi massimi con oneri a carico dei partecipanti riguardanti :
- l’iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale
- lo svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Tutor durante il percorso universitario
Durante il percorso iniziale universitario, gli aspiranti all’abilitazione, saranno accompagnati da docenti tutor individuati tra il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Seconda fase
Gli aspiranti docenti, dopo aver conseguito l’abilitazione e aver superato la prova finale del percorso universitario, possono presentare domanda per partecipare al concorso nazionale indetto su base regionale o interregionale.
Requisiti di partecipazione al concorso per classi comuni
Possono partecipare al concorso i docenti di scuola secondaria e gli insegnanti tecnico-pratico in possesso, oltre all’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso di uno dei seguenti titoli:
Docenti
- laurea magistrale o magistrale a ciclo unico,
- diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello,
- titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso
Insegnanti tecnico-pratico
- laurea,
- diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello,
- titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico
Aspiranti con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio
Possono partecipare anche i docenti o insegnanti tecnico pratici che hanno svolto un servizio, presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, fermo restante il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso
Requisiti di partecipazione re al concorso per sostegno
Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Prove previste dal concorso
Una prova scritta strutturata su dei quesiti a risposta aperta; superata la prova scritta, i candidati, dovranno sostenere una prova orale nella quale dovranno simulare una lezione dimostrando di conoscere la disciplina e soprattutto di saperla insegnare. Al termine delle due prove la commissione elaborerà una graduatoria di merito sulla scorta del punteggio conseguito nelle due prove e nei titoli posseduti
Terza fase
Sono dichiarati vincitori i candidati collocati in posizione utile per coprire i posti messi a concorso e non si darà seguito a graduatoria d’idonei.
Anno di formazione e prova e test finale
I vincitori, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il superamento del periodo annuale di prova in servizio é subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Test finale
Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, alfine di accertare la capacità di mettere in pratica le competenze didattiche e le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente.
Valutazione
La valutazione è effettuata da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.
Mancato superamento del test o di valutazione negativa
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente é sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.