Formazione iniziale

Formazione iniziale dei docenti scuola secondaria. A quando il decreto attuativo?

Uno dei tanti problemi lasciati in eredità, dai ministri dell’istruzione Bianchi e dell’università Messa, ai nuovi ministri Valditara e Bernini, è rappresentato dal decreto previsto dal nuovo sistema di reclutamento docenti di primo e secondo grado, che dovrebbe disciplinare il percorso per il conseguimento dei 60 CFU.

Percorso universitario per la formazione iniziale

Secondo quanto indicato dall’art. 44 del decreto 36/22 convertito nella legge 79/22, gli aspiranti docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, per partecipare a una procedura concorsuale, dovranno frequentare un percorso universitario per acquisire 60 crediti formativi e ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

Finalità del percorso

Il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze linguistiche e digitali, e di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti lo sviluppo e la valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

Strutturazione del percorso

Fermo restante che non si conoscono i tempi in cui sarà emanato il suddetto decreto, lo stesso dovrebbe definire: la strutturazione del percorso universitario, i suoi contenuti e la modalità di come svolgere il tirocinio diretto e indiretto.

Obiettivi del percorso

Il decreto inoltre dovrebbe stabilire le competenze professionali che il docente abilitato dovrebbe dimostrare di possedere al termine del percorso.

Prove finali

La conclusione del percorso formativo iniziale dovrebbe prevedere due prove: una prova scritta sui contenuti appresi durante il percorso e una prova orale nella quale il candidato deve simulare una lezione dimostrando di saper applicare le metodologie e le tecnologie didattiche alle discipline di riferimento.

Modalità di svolgimento delle prove e criteri di valutazione

Le modalità di svolgimento delle suddette prove e gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea e imparziale dei partecipanti, dovrebbero essere contenuti nel testo del decreto.

Componenti la commissione

Secondo quanto espressamente esplicitato nell’art. 44 del decreto 36/22 convertito nella legge 79/22 nella commissione dovrebbero essere presenti:
• un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale;
• un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.

Oneri previsti

Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e dello svolgimento delle prove finali, il cui superamento consente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento e quindi di partecipare alla procedura concorsuale, sono a carico dei partecipanti.

Salvatore Pappalardo

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