Uno dei tanti problemi lasciati in eredità, dai ministri dell’istruzione Bianchi e dell’università Messa, ai nuovi ministri Valditara e Bernini, è rappresentato dal decreto previsto dal nuovo sistema di reclutamento docenti di primo e secondo grado, che dovrebbe disciplinare il percorso per il conseguimento dei 60 CFU.
Secondo quanto indicato dall’art. 44 del decreto 36/22 convertito nella legge 79/22, gli aspiranti docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, per partecipare a una procedura concorsuale, dovranno frequentare un percorso universitario per acquisire 60 crediti formativi e ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze linguistiche e digitali, e di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti lo sviluppo e la valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
Fermo restante che non si conoscono i tempi in cui sarà emanato il suddetto decreto, lo stesso dovrebbe definire: la strutturazione del percorso universitario, i suoi contenuti e la modalità di come svolgere il tirocinio diretto e indiretto.
Il decreto inoltre dovrebbe stabilire le competenze professionali che il docente abilitato dovrebbe dimostrare di possedere al termine del percorso.
La conclusione del percorso formativo iniziale dovrebbe prevedere due prove: una prova scritta sui contenuti appresi durante il percorso e una prova orale nella quale il candidato deve simulare una lezione dimostrando di saper applicare le metodologie e le tecnologie didattiche alle discipline di riferimento.
Le modalità di svolgimento delle suddette prove e gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea e imparziale dei partecipanti, dovrebbero essere contenuti nel testo del decreto.
Secondo quanto espressamente esplicitato nell’art. 44 del decreto 36/22 convertito nella legge 79/22 nella commissione dovrebbero essere presenti:
• un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale;
• un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.
Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e dello svolgimento delle prove finali, il cui superamento consente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento e quindi di partecipare alla procedura concorsuale, sono a carico dei partecipanti.
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