Giungono ancora, dopo diverse precisazioni da parte della nostra testata, alcune richieste di chiarimento sulla obbligatorietà della formazione docente basata su un monte ore annuo.
In buona sostanza ci viene chiesto: “È legittimo che il mio Dirigente scolastico imponga ai docenti della mia scuola una formazione annuale di 30 ore?”.
Per adesso, almeno finché non sarà stipulato il nuovo contratto scuola, anche per l’anno scolastico 2017/2018 la formazione obbligatoria non avrà nessun monte ore annuo o triennale per cui il docente è obbligato a frequentare.
Abbiamo più volte specificato che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. Abbiamo anche detto che, ai sensi del su citato comma 124, la formazione è obbligatoria durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente.
Anche la nota Miur n. 25134 di giorno 1 giugno 2017, chiarisce ulteriormente che l’obbligatorietà della formazione dei docenti non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano formativo di Istituto. Nella suddetta nota Miur è anche scritto che le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle attività previste.
In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione, come riportato anche dalla suddetta nota Miur, è il CCNL scuola 2006/2009 e il Piano di formazione di Istituto deliberato dal Collegio dei docenti, per quanto suddetto il Dirigente scolastico non può imporre l’obbligatorietà dei corsi di formazione per docenti fuori l’orario di servizio contrattuale, stabilendone per altro anche un monte orario annuale.
Per cui tutte quelle circolari interne pubblicate dal Ds in cui si obbliga il personale docente a seguire i corsi di aggiornamento, ai sensi del comma 124 della legge 107 che li rende obbligatori, dove tra l’altro vengono introdotti fantomatici monte orari, sono da considerarsi illegittimi.
Tuttavia, almeno fintantoché non ci sarà il rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola, è necessario ricordare che la formazione dei docenti resta vincolata normativamente all’art. 66 del Ccnl scuola vigente. Quindi solo se il Collegio dei docenti decidesse di deliberare un’attività di formazione, stabilendone la tematica e il tempo di svolgimento, questa prenderà il carattere di obbligatorietà.
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