La formazione obbligatoria è senz’altro uno dei temi più dibattuti, anche per il fatto che esiste un po’ di confusione normativa in merito.
Ad esempio, in redazione arrivano spesso delle lamentele da parte di docenti a tempo indeterminato che raccontano di dirigenti scolastici che obbligherebbero i supplenti, quindi docenti non di ruolo, a seguire i corsi di formazione obbligatoria.
Si tratta senza dubbio di un’interpretazione errata della normativa in tema di formazione obbligatoria: infatti, il comma 124 della legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il Piano Nazionale di Formazione (PNF) dei docenti chiarisce che l’obbligatorietà, quindi, non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno. Essa deve intesa come coerenza dell’attività formative con i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di cui fa parte anche “la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti”.
Quindi, si parla chiaramente di docenti di ruolo, non di supplenti.
Anche perché, sarebbe incoerente permettere la formazione obbligatoria ai docenti non di ruolo ed escluderli contemporaneamente dal bonus destinato appunto all’autoformazione di 500 euro.
Su questo punto, infatti, si è espresso anche il Consiglio di Stato, che con la sentenza del 30 giugno 2017 numero 326 conferma la sentenza del TAR del Lazio n. 7917/2016: “la normativa specifica in materia è chiarissima e non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il personale docente e, quindi, anche il personale ad esso assimilato, come appunto il personale educativo dei convitti, alla luce delle considerazioni di cui al punto che precede, non di ruolo e con contratto a tempo determinato è escluso dalla cerchia dei destinatari della carta di cui trattasi.”
Ne consegue che se i docenti assunti a tempo determinato sono esclusi dal bonus 500 euro, sono esclusi anche a seguire i corsi di formazione.
Pertanto sbagliano quei dirigenti scolastici che costringono i supplenti a seguire i corsi.
Piuttosto, il preside potrebbe consigliare la partecipazione a questi eventi di formazione, solo per mero arricchimento del personale, ma ciò non deve avere alcun carattere di obbligatorietà.
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