Alla nostra redazione arrivano tante richieste di chiarimento sulla formazione obbligatoria dei docenti. Purtroppo nei Collegi esiste ancora troppa disinformazione.
Ci viene chiesto se i docenti sono obbligati a seguire corsi di formazioni proposti dal Dirigente Scolastico. Ci viene anche chiesto quante ore di formazione devono essere frequentate per ogni anno scolastico.
Abbiamo più volte specificato che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. Abbiamo anche detto che, ai sensi del su citato comma 124, la formazione è obbligatoria durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente.
Bisogna ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art.63 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che devono essere assicurate alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti.
La nota Miur n. 25134 di giorno 1 giugno 2017 , chiarisce ulteriormente che l’obbligatorietà della formazione dei docenti non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano formativo di Istituto. Quindi le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle attività previste.
In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione, come riportato anche dalla suddetta nota Miur, è il CCNL scuola, la legge 107/2015 e il Piano di formazione di Istituto deliberato dal Collegio dei docenti, per cui, appare del tutto evidente, che il Dirigente scolastico, non può decidere da solo l’organizzazione e l’obbligatorietà fuori l’orario di servizio, dei corsi di formazione per docenti.
Una importante precisazione va fatta sulla nuova piattaforma digitale S.O.F.I.A.. In tale piattaforma potranno essere inserite attività formative anche di durata diversa purché in linea con quanto previsto dal piano di formazione docenti 2016/2019.
Bisogna sapereche la piattaforma S.O.F.I.A. non coincide e non dà luogo alla produzione di un portfolio professionale del docente, per il quale saranno necessarie successive messe a punto culturali, professionali e tecniche, ma registra unicamente il quadro delle iniziative formative cui un docente intende partecipare (o ha partecipato). La sua utilizzazione è pertanto di tipo personale, nel rispetto del D.lgs.196/2003, ed è finalizzata ad agevolare il docente nella predisposizione di un proprio curricolo professionale, per raccogliere le attività svolte e per impostare, su queste basi, una successiva formazione.
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