Formazione iniziale

Formazione obbligatoria e incentivata, a regime dal 2023-2024. Dovranno essere formate 1 mln di persone entro il 2025

In cosa consisterà la formazione docenti quando tutti i decreti attuativi che accompagnano la riforma della scuola (introdotta dal decreto 36 convertito in legge 79/2022) andranno in porto?

Ricordiamo che la riforma, secondo le tempistiche legate al Pnrr, prevede che vengano formate un milione di persone (tra docenti, Ata e dirigenti) entro il 2025.

Ma entriamo nel merito. Innanzitutto va chiarito che la formazione sarà obbligatoria per gli immessi in ruolo (in seguito all’adeguamento del contratto collettivo), ma a carattere volontario per i docenti in servizio, i quali verranno incentivati con incrementi stipendiali una tantum, che si attestano tra il 10 e il 20% del trattamento stipendiale in godimento. Tale formazione (sia quella obbligatoria che quella incentivata), strutturata in percorsi triennali, corredati di verifiche intermedie e finali, dovrebbe entrare a regime dall’anno scolastico 2023-2024.

Sarà la Scuola di alta formazione dell’istruzione (articolo 16-bis del decreto legislativo 59/2017), in raccordo con le istituzioni scolastiche, a indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indicando e aggiornando le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti.

Con chi si raccorderà la Scuola di alta formazione? Con l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). E stipulerà convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

Formazione docenti

Per la formazione in servizio, è stata confermata l’istituzione della Scuola di alta formazione dell’istruzione, posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, avente, tra i suoi compiti, quello di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale.

Le iniziative formative si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

In ordine alla formazione obbligatoria, che ricomprende le competenze digitali e l’uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l’inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

La legge 79 precisa anche che: le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva; e la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento è retribuita.

Incrementi stipendiali una tantum

Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l’autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all’autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, come abbiamo anticipato la Scuola di alta formazione metterà in piedi anche percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.

Nasce, così, a quanto sembra, il middle management, fortemente auspicato da molti.

La partecipazione a questi percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell’ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

Al fine di incrementare l’accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.

Verifiche intermedie e annuali

Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell’inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti, integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l’anno successivo.

Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria, saranno gestite con la consulenza dell’INVALSI, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, e verranno finalizzate al raggiungimento di precisi traguardi di performance. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

Il riconoscimento dell’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è quindi rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance e in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale.

L’incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato.

Contenuti dei percorsi formativi incentivati

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici: 1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento; 2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei; 3) governance della scuola: teoria e pratica; 4) leadership educativa; 5) staff e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica; 6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili; 7) continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo; 8) potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni; 9) profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche; 10) tecniche della didattica digitale.

Tutte attività svolte flessibilmente nell’ambito di ore aggiuntive.

Quante ore di formazione?

Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente.

Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Carla Virzì

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